Prescrizioni paesaggistiche e obbligo di motivazione rafforzata del parere (TAR Puglia n. 465 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione con cui l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica impone la modifica del progetto edilizio è legittima solo se sorretta da motivazione adeguata. È meramente assertoria e autoreferenziale la prescrizione che ordini la rimozione di una pavimentazione esistente sul solo rilievo che essa sia “eccessiva” rispetto all’erigendo fabbricato, senza esplicitare le ragioni di tale valutazione né il parametro tecnico-normativo utilizzato. Una motivazione siffatta è meramente apparente e si risolve in un enunciato privo di elementi che ne evidenzino le ragioni. Ne consegue l’illegittimità della prescrizione per deficit istruttorio e motivazionale, con annullamento dell’atto limitatamente a essa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castrignano del Capo per la realizzazione di una piccola casa in campagna, di poco più di 30 mq su un terreno di 3.499 mq, dolendosi della sola prescrizione con cui si impone di eliminare la superficie pavimentata esistente tra il fabbricato e l’ingresso pedonale, riportando l’area a terreno e conservando unicamente una fascia di un metro in adiacenza del fabbricato. La prescrizione trovava origine nella autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e richiamata nel titolo edilizio.

Il Comune e l’Unione non si sono costituiti. Hanno resistito la Soprintendenza e il Ministero della Cultura. La questione arriva al giudice amministrativo per contestare la motivazione della prescrizione, ritenuta non comprensibile nelle sue ragioni tecniche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dalla ricostruzione del percorso procedimentale. Il progetto era stato esaminato dalla Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni, che nella seduta del 26.07.2023 ne aveva positivamente valutato la compatibilità con il PPTR e la conformità delle opere agli indirizzi, alle norme e agli obiettivi generali e specifici dello stesso Piano.

Analogo accertamento positivo era stato svolto dalla Soprintendenza, che tuttavia aveva inserito la prescrizione impugnata corredandola di una motivazione unica: il ritenere la superficie pavimentata esistente eccessiva rispetto al nuovo fabbricato.

Il Tribunale ha qualificato questa motivazione come meramente assertoria e autoreferenziale. Essa non spiega in alcuna misura le ragioni dell’asserita eccedenza della pavimentazione e non indica il parametro tecnico-normativo utilizzato per giungere a tale valutazione. La motivazione è quindi meramente apparente, risolvendosi in un mero enunciato non accompagnato da alcun elemento volto a evidenziarne le ragioni.

Da qui la sussistenza del lamentato deficit istruttorio e motivazionale: l’amministrazione non ha in alcun modo esplicitato le ragioni della prescrizione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione contestata.

La natura del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese di lite. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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