Annullamento d’ufficio oltre termine solo per dolo o colpa grave del richiedente (TAR Puglia n. 464 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio, il superamento del termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è consentito solo se la falsa rappresentazione dei presupposti del provvedimento ampliativo sia imputabile a dolo o colpa grave del privato, ovvero costituisca frutto di falsificazione penalmente rilevante. Il mero errore nella rappresentazione della situazione proprietaria e del regime di tutela delle aree interessate, non accompagnato dalla prova che esso abbia sviato il potere di verifica dell’amministrazione, non integra tale requisito. L’amministrazione, in virtù del principio di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, è tenuta a verificare d’ufficio l’incarto in atti prima del rilascio dei titoli edilizi. L’atto tardivo di riesame deve comunque fondarsi su una congrua motivazione, non essendo sufficienti mere affermazioni di principio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza di rimessione in pristino dei lavori edilizi asseritamente abusivi su aree vincolate, nonché la precedente determinazione di annullamento in autotutela del permesso di costruire e della SCIA in variante. L’amministrazione comunale contestava l’inserimento, negli elaborati progettuali, di una porzione di particella ricadente in area SIC e Zona di protezione speciale, ritenendo che i titoli fossero stati ottenuti mediante una non veritiera rappresentazione della situazione proprietaria.

La ricorrente deduceva la violazione del limite temporale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e la carenza dei presupposti legittimanti il riesame, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Tribunale, in sede cautelare, dapprima respingeva l’istanza e poi sospendeva gli effetti dei provvedimenti gravati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella possibilità di esercitare il potere di annullamento d’ufficio oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale chiarisce che il superamento del limite temporale è ammesso in due ipotesi: quando la falsa attestazione dei presupposti sia frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, oppure quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile all’amministrazione ma esclusivamente al dolo della parte, dovendosi comunque apprezzare la vicenda secondo il canone di ragionevolezza.

Applicando tali coordinate, il TAR esclude che l’inserimento della porzione di particella negli elaborati allegati ai titoli edilizi sia riferibile a dolo o colpa grave della ricorrente. Assume rilievo, in senso contrario, la condotta collaborativa della società, che, avvedutasi dell’erroneo inserimento, ha provveduto alla demolizione delle opere realizzate su tale porzione ancor prima dell’udienza cautelare.

Il Collegio rileva inoltre che la difesa comunale non ha offerto elementi di prova atti a dimostrare che le asserite falsità fossero in grado di sviare il potere di controllo dell’amministrazione. Al contrario, il Comune avrebbe potuto verificare d’ufficio l’intero incarto in ossequio al principio di soccorso istruttorio, tanto più che le vicende urbanistiche e paesaggistiche dell’area dovevano ritenersi note all’ente.

Il Tribunale aggiunge che l’atto tardivo di riesame, al di là di mere affermazioni di principio, difetta di congrua motivazione. Il richiamo alla procedura di Vinca non vale a sostenere diversamente, poiché il Comune non ha provato che dal progetto assentito potessero conseguire effetti significativi sul sito protetto.

L’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela determina l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, con conseguente annullamento di entrambi. È invece respinta la domanda risarcitoria, non risultando dimostrato il pregiudizio asseritamente patito, mentre l’attività esercitata dalla ricorrente non è mai stata messa in discussione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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