L’atto di conferma adottato all’esito del riesame cautelare è autonomamente impugnabile (TAR Lazio n. 14437 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto adottato dall’Amministrazione all’esito del riesame disposto da un’ordinanza cautelare costituisce atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e soggetto ad autonoma impugnazione, quando l’Amministrazione trae spunto dall’ordinanza per rinnovare autonomamente l’esercizio del proprio potere, effettuando una nuova istruttoria e una più articolata ponderazione degli interessi. Solo l’atto meramente confermativo, che si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria e nuova motivazione, non è autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione del provvedimento di conferma in senso proprio determina la improcedibilità del ricorso avverso l’atto originario per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva respinto l’istanza di rilascio del titolo di viaggio, sul presupposto che non fosse stata fornita documentazione idonea a provare le fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.

Accolta l’istanza cautelare con ordinanza che assegnava all’Amministrazione sessanta giorni per il riesame, la Questura adottava un nuovo decreto di conferma del diniego con motivazione più ampia e articolata. Respinta la successiva domanda cautelare per mancata impugnazione di tale secondo provvedimento, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza in tema di atto di conferma, secondo cui la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio va operata verificando se il provvedimento successivo sia stato adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto, può dar vita a un provvedimento diverso dal precedente e suscettibile di autonoma impugnazione.

La giurisprudenza citata distingue, inoltre, le ipotesi in cui il riesame sia stato disposto in dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare — ricorrendo allora l’atto meramente confermativo, che non determina la sopravvenuta carenza di interesse — da quella in cui l’Amministrazione tragga spunto dall’ordinanza per rinnovare autonomamente l’esercizio del proprio potere, integrando gli estremi dell’atto di conferma in senso proprio.

Nel caso di specie, la Questura di Roma, ribaditi gli elementi già considerati nel primo diniego e approfondite le circostanze addotte dal ricorrente, ha riesaminato la posizione e adottato un nuovo provvedimento con motivazione più estesa, facendo riferimento alla non equiparabilità della posizione del ricorrente a quella di chi abbia lo status di asilo politico. Tale nuova valutazione integra gli estremi dell’atto di conferma in senso proprio, con autonoma portata lesiva.

Ne consegue la improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento originario per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione del decreto di conferma. Le spese di lite vengono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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