Parere paesaggistico tardivo e obbligo di espressa autorizzazione delle opere compatibili (TAR Toscana n. 465 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il rilascio del parere paesaggistico è interrotto dalla richiesta di integrazione documentale e decorre nuovamente dalla ricezione della documentazione integrativa; il parere reso dopo tale nuova decorrenza è tempestivo. La valutazione di compatibilità paesaggistica va condotta rispetto ai valori tutelati dal vincolo e non alla difformità delle opere rispetto a quelle oggetto di precedenti autorizzazioni, che costituisce parametro incongruo. Ove la Soprintendenza abbia espresso valutazione positiva su una singola opera, il Comune non può ritenere l’autorizzazione implicitamente rilasciata: essa deve risultare espressamente dal dispositivo, per esigenze di certezza del regime edilizio degli immobili.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Porto Ercole, presenta un’istanza di sanatoria paesaggistica avente ad oggetto tre muretti in pietra, un sentiero pedonale e un tratto di pista forestale realizzato mediante movimento di terreno, a seguito di contestazione di abusi edilizi. L’istanza viene istruita con richiesta di chiarimenti e integrazione documentale.
All’esito, il Comune, sulla base del parere della Soprintendenza, rigetta l’istanza ritenendo conforme al vincolo il solo percorso pedonale. Il ricorrente impugna il diniego, il parere negativo e la nota di comunicazione dei motivi ostativi, deducendo la tardività del parere, il difetto di motivazione sulle opere escluse e il mancato rilascio dell’autorizzazione per l’opera giudicata compatibile.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio esclude la tardività del parere. Il termine previsto dall’art. 17-bis, comma 3, legge n. 241/1990 è stato interrotto dalla richiesta di integrazione documentale e ha ripreso a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta dall’istante. Il parere reso in data successiva alla nuova decorrenza non è dunque tardivo, richiamandosi sul punto un precedente del giudice amministrativo napoletano.
Sul secondo motivo, il Tribunale ne riconosce la parziale fondatezza. Quanto ai muretti, la Soprintendenza ha fondato il diniego sulla maggior estensione degli stessi rispetto a muretti di contenimento già autorizzati. Il ragionamento è incongruo: il parametro di giudizio non può rinvenirsi nella difformità rispetto a opere diverse, già assentite, dovendo la valutazione paesaggistica fondarsi sulla compatibilità con i valori che il vincolo intende preservare.
Quanto alla pista forestale, la censura è invece disattesa. L’assunto sulla scarsa consistenza dei movimenti di terreno si basa su elementi qualitativi rimessi al merito della valutazione riservata alla Soprintendenza. Lo stesso ricorrente ammette di aver ampliato un percorso esistente, incidendo così sulla morfologia del tracciato, che è uno dei caratteri peculiari dell’area tutelata.
Sul terzo motivo, il Collegio ne accerta la fondatezza. Preso atto della positiva valutazione di compatibilità espressa dalla Soprintendenza sul percorso pedonale, il Comune avrebbe dovuto rilasciare la relativa autorizzazione. Questa non può ritenersi implicitamente contenuta nella motivazione del provvedimento: deve costituire parte espressa del dispositivo, in ragione delle esigenze di certezza che connotano i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, specie nella determinazione del regime edilizio degli immobili.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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