Restituzione oneri urbanizzazione solo dopo accertamento decadenza titolo (TAR Toscana n. 471 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto decadenziale del permesso di costruire conseguente all’inerzia protrattasi oltre il termine per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, richiede un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti la perdita di efficacia del titolo. In difetto di tale accertamento formale, il termine di prescrizione per la ripetizione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione non inizia a decorrere. Il cessionario del credito vantato verso un ente locale non è soggetto all’art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440/1923, applicabile alle sole cessioni verso amministrazioni statali. Nel rapporto trilatero di delegazione di pagamento la legittimazione a ripetere del delegato sussiste quando la delegazione è titolata, cioè riferita al titolo che giustifica il versamento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce quale cessionario di un credito della società originaria proprietaria, relativo alla quota di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione versati per il rilascio di una concessione edilizia risalente al 2003. Il titolo prevedeva la realizzazione di più fabbricati; una parte dell’intervento non è stata eseguita entro la scadenza del titolo.

Da qui la domanda di accertamento del credito e di condanna del Comune alla restituzione della somma corrisposta alla parte non realizzata, con interessi e rivalutazione. Il Comune si costituisce eccependo l’inefficacia della cessione, il difetto di legittimazione del cedente e la prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inefficacia della cessione. L’art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440/1923, che impone l’atto pubblico e la notifica, opera solo per le cessioni di crediti verso amministrazioni statali e non si estende agli enti locali, come già affermato da Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n. 22315.

Cade anche l’eccezione di difetto di legittimazione del cedente. Nei rapporti trilateri riconducibili alla delegazione di pagamento, il rapporto di valuta rileva per le eccezioni opponibili al delegatario ex art. 1271 c.c. e per la legittimazione a ripetere del delegato (Cass. 12885/2021), purché la delegazione sia titolata. Nel caso concreto il documento bancario riferisce espressamente il versamento al rilascio del permesso di costruire, donde la presunzione che la delegazione fosse diretta all’estinzione di quel debito.

Il nucleo del decidere è l’eccezione di prescrizione. Il Comune sostiene che la richiesta restitutoria sia stata avanzata oltre il decimo anno dalla scadenza della concessione. Il Collegio ritiene l’eccezione infondata, superando così la questione della sua tempestività.

La decadenza del permesso di costruire per inerzia oltre il termine massimo per l’inizio dei lavori, infatti, pur derivando direttamente dalla legge, necessita di un provvedimento comunale di accertamento con effetti dichiarativi. Tale provvedimento serve a verificare che il termine sia effettivamente spirato e che non ricorrano cause di forza maggiore idonee a giustificare sospensione o proroga, secondo Consiglio di Stato sez. IV, 30/10/2024, n. 8672. In difetto di siffatto accertamento formale, il termine di prescrizione per la ripetizione degli oneri e del costo di costruzione non poteva iniziare a decorrere.

Il quantum non è contestato e resta fissato nell’importo richiesto, con interessi legali dalla richiesta stragiudiziale (Cass. SSUU n. 15895/2019), ma senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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