Informazioni ai superiori non escluse dalla segretezza dell’operazione sotto copertura (Cons. Stato n. 4714 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare impiegato in un’operazione sotto copertura ai sensi dell’art. 9 della legge n. 146/2006 non è esonerato dai doveri informativi verso la scala gerarchica. Gli obblighi di comunicazione verso il responsabile dell’operazione e quelli verso il pubblico ministero non si escludono reciprocamente, ma si affiancano: la segretezza delle indagini non giustifica l’omessa informazione dei superiori, essendo il responsabile dell’operazione a sua volta coinvolto nelle attività investigative e soggetto ad analogo dovere di riservatezza. La trasgressione dei doveri attinenti al grado è sussumibile nell’art. 713 del d.P.R. n. 90/2010, che opera come norma di chiusura rispetto alle più specifiche contestazioni. L’assenza di rilevanza penale della condotta non ne esclude la rilevanza disciplinare.
Il Fatto
Un vicebrigadiere della Guardia di finanza, impiegato come agente sotto copertura in un’operazione speciale autorizzata dal Comandante regionale, subiva la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni otto. L’addebito riguardava l’omessa, intenzionale e reiterata comunicazione alla scala gerarchica di una serie di notizie sulle attività svolte, anche all’estero, tra il dicembre 2020 e l’ottobre 2021, senza la preventiva autorizzazione per i trasferimenti fuori sede.
Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare adiva quindi il T.r.g.a. per il Trentino-Alto Adige, che respingeva le domande e lo condannava alle spese. Proponeva appello il soccombente, deducendo violazione dei principi di legalità e motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità, nonché sviamento di potere per asserito intento persecutorio. Il Ministero dell’economia resisteva all’impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene infondati. Il provvedimento, pur giudicando comprovati tutti gli addebiti, aveva ritenuto assorbente la violazione dell’art. 713 del d.P.R. n. 90/2010, che impone al militare di astenersi da comportamenti idonei a ledere il prestigio dell’istituzione. In questa norma i giudici di Palazzo Spada sussumono anche le contestazioni più specifiche: l’inosservanza della via gerarchica, l’omessa informazione dei superiori, il difetto di senso di responsabilità e la mancata autorizzazione per l’estero. La sanzione trova base nell’art. 751, comma 1, lettera a), numero 3), r.m., cui rinvia l’art. 1362 c.m..
Il nucleo argomentativo riguarda il rapporto tra segretezza e doveri informativi. L’appellante sosteneva che l’obbligo di comunicazione fosse escluso dalla riservatezza dell’indagine. La Corte ritiene il contrario. Il comma 4 dell’art. 9 della legge n. 146/2006 impone all’organo che dispone l’esecuzione di dare immediata e dettagliata comunicazione al pubblico ministero, informandolo nel corso dell’operazione delle modalità, dei soggetti e dei risultati. L’adempimento del singolo militare verso i superiori è quindi funzionale anche a consentire all’organo di assolvere ai propri obblighi verso la magistratura inquirente.
A ciò si aggiunge una ragione di efficacia e sicurezza: la piena conoscenza delle attività dei singoli operanti consente all’ufficiale di mantenere il controllo diretto sull’operazione e di garantire l’incolumità del personale impiegato. La Corte condivide quindi la tesi dell’amministrazione, già accolta in primo grado, secondo cui gli obblighi verso il pubblico ministero non sostituiscono né escludono quelli verso il responsabile dell’operazione. Né l’obbligo informativo viola il segreto investigativo, essendo il responsabile a sua volta coinvolto e tenuto alla riservatezza.
Sul piano del merito disciplinare, le omissioni sono numerose e distribuite su un arco temporale lungo: documenti di copertura, ritiro della patente, abbonamenti telefonici, smarrimento di passaporto e carta prepagata, apertura di una unità locale in altra Regione, missioni all’estero e relativi esiti. Non emerge dunque alcun esercizio arbitrario o illogico della discrezionalità valutativa. Quanto all’intento persecutorio, la Corte lo esclude: il trasferimento per incompatibilità ambientale ha superato il sindacato giurisdizionale, il procedimento penale a carico dei superiori è stato archiviato, l’assenza di rilevanza penale non esclude quella disciplinare e la registrazione della conversazione con il superiore è generica.
L’appello è pertanto respinto. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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