Il prestigio dell’Arma e la condotta privata del carabiniere (Cons. Stato n. 4715 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dell’Arma dei carabinieri è tenuto, anche nella vita privata e fuori servizio, a una condotta seria e decorosa, idonea a salvaguardare il prestigio dell’istituzione. La pubblica conflittualità con l’ex compagna, trasformatasi in contenzioso giudiziario, integra una violazione disciplinare valutabile dall’amministrazione, alla luce degli artt. 713, 717, 732 e 733 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’arbitrarietà, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, non potendo sostituirsi alla discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione del rilievo disciplinare e della gravità dei fatti. Il divieto di bis in idem non opera quando i procedimenti sanzionatori riguardino condotte collocate in un arco temporale differente e qualificate in termini non coincidenti.
Il Fatto
Un maresciallo maggiore dei carabinieri impugna la sentenza del TAR Abruzzo che ha respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna per giorni sette, inflittagli dal Comandante della Compagnia per comportamenti disdicevoli verso una persona con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. La contestazione richiamava l’ordinanza di archiviazione di un procedimento penale, fondata sulla contrapposta e perdurante animosità tra gli ex partner.
Respinto il ricorso gerarchico, il militare ha adito il TAR, che ha negato l’annullamento. Propone quindi appello, censurando il diniego dell’accesso agli atti, la violazione del diritto di difesa, l’asserita violazione del ne bis in idem rispetto a una precedente sospensione disciplinare e il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul diritto di difesa, osserva che la contestazione richiamava espressamente l’ordinanza di archiviazione, di cui riportava ampi stralci. L’appellante ne era presumibilmente a conoscenza, avendo fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e avendo il giudice penale disposto la comunicazione agli interessati. Nessuna ulteriore esigenza difensiva si prospettava, non essendovi altri atti richiamati nella comunicazione di avvio.
Quanto alla motivazione, il provvedimento è congruo: richiama i comportamenti descritti nell’ordinanza di archiviazione, tra cui le reciproche denunce e la registrazione occulta di un incontro “concitato”, e indica le norme violate. Le censure sul punto non trovano accoglimento.
La seconda censura, relativa al divieto di bis in idem, è infondata. Manca la prova che le condotte punite con la consegna fossero già state sanzionate con la sospensione di otto mesi. Il precedente procedimento riguardava i comportamenti persecutori posti in essere tra il 26 gennaio e il 29 novembre 2016; quello odierno concerne mancanze commesse dal 2016 al 2018. Il differente arco temporale e la diversa qualificazione delle inosservanze (comportamenti persecutori, in un caso, contrapposta animosità nell’altro) escludono la violazione.
Nel merito, l’amministrazione ha ritenuto che la pubblica conflittualità con l’ex compagna, trasformatasi in scontro giudiziario, abbia gravemente leso il prestigio dell’istituzione. Il Collegio richiama l’art. 732 r.m., che impone al carabiniere di mantenere anche nella vita privata una condotta seria e decorosa, e l’art. 713, comma 2, r.m., che vieta comportamenti lesivi del prestigio. Alla luce del recente precedente Cons. Stato, sez. II, n. 3818 del 2026, va escluso che l’amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in modo arbitrario, illogico o travisando i fatti.
L’appello è dunque respinto nel suo complesso, con condanna dell’appellante alle spese processuali in favore del Ministero della difesa.
Nota della Redazione
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