Stabilizzazione personale precario: giurisdizione ordinaria sul diritto soggettivo, amministrativa sulla procedura concorsuale (TAR Sicilia n. 123 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il lavoratore precario lamenta il mancato riconoscimento del diritto soggettivo alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 è sottratta alla giurisdizione amministrativa e appartiene al giudice ordinario, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva. La stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 si configura invece come procedura concorsuale diretta al passaggio dallo stato di precariato al ruolo mediante valutazione comparativa e formazione di graduatoria, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. L’impugnazione degli atti di una siffatta procedura è tuttavia improcedibile quando il ricorrente non ne era destinatario, non essendo egli titolare di un contratto flessibile e non potendo trarre alcuna utilità dall’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente presso l’A.S.P. 3 di Catania, impugnava la nota prot. 29418 del 20 gennaio 2021 con cui l’azienda lo aveva escluso dalla procedura di stabilizzazione indetta con avviso del 24.08.2020. L’esclusione, motivata per relationem alla delibera n. 3728 del 2018, si fondava sull’assunto che il ricorrente, all’epoca in servizio, si era appropriato di una somma di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio.

Con ricorso per motivi aggiunti il lavoratore impugnava poi le delibere direttoriali n. 495 e n. 497 del 7 aprile 2021, con le quali l’amministrazione aveva avviato le assunzioni a tempo indeterminato senza includerlo tra i destinatari della procedura. Nessuno si costituiva in giudizio. Il Collegio, all’udienza del 18 gennaio 2024, invitava il ricorrente a richiedere l’accesso agli atti per chiarire natura ed esiti delle procedure, ai fini della verifica della giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, anche alla luce dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. formulato nell’ordinanza n. 240/2024. Quanto al ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto soggettivo alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017: la doglianza è sottratta al giudice amministrativo e appartiene al giudice ordinario, come affermato da Cass. civ., sez. un., n. 40953/2021.

La conclusione è confermata dai chiarimenti resi dall’amministrazione con nota del 28.2.2024, dalla quale emerge che la delibera n. 497 del 2021 mirava alla stabilizzazione di soggetti precari in possesso dei requisiti del comma 1. Il ricorrente, contestando la nota di esclusione, assume in realtà di possedere i requisiti di legge e l’assenza di cause ostative: viene in gioco un diritto soggettivo in materia non devoluta alla giurisdizione esclusiva.

Opposte conclusioni valgono per i motivi aggiunti. L’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 prevede procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale titolare di un contratto di lavoro flessibile e con almeno tre anni di contratto negli ultimi otto. La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Napoli n. 704/2021, TAR Napoli n. 2893/2020, TAR Palermo n. 2364/2019) qualifica la fattispecie come procedura concorsuale, riconducendola all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il provvedimento incide sull’interesse legittimo alla partecipazione e alla corretta valutazione dei titoli, senza alcuna pretesa incondizionata all’assunzione.

Il Collegio rileva però una carenza di interesse: la procedura del comma 2 non era applicabile al ricorrente, poiché la stabilizzazione della sua posizione lavorativa era avvenuta tramite assunzione diretta ex comma 1, mentre la procedura concorsuale era riservata ai titolari di contratti flessibili e non a chi collaborava con contratto a tempo determinato. L’annullamento della delibera n. 495 non arrecherebbe dunque alcuna utilità.

In definitiva, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso introduttivo, in favore del giudice ordinario, e l’improcedibilità dei motivi aggiunti. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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