Silenzio sul procedimento di VIA, conversione del rito e indennizzo automatico (TAR Sardegna n. 474 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta conclusione del procedimento con provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda. Le ulteriori domande di condanna al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006 e di risarcimento del danno da ritardo esulano dal rito speciale sul silenzio e vanno trattate con rito ordinario. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., dispone pertanto la conversione del rito, assicurando la trattazione congiunta delle domande connesse e la loro definizione in un unico contesto.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 25 gennaio 2023 istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico composto da nove aerogeneratori, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, in località compresa nei Comuni di Erula e Tula, in Provincia di Sassari.
Non essendo intervenuto alcun provvedimento conclusivo, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati e il risarcimento del danno da ritardo. Nel corso del giudizio il procedimento si è concluso con decreto ministeriale con esito negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il procedimento di VIA è stato definito con provvedimento espresso, adottato nelle more del giudizio. Su tale presupposto ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda sul silenzio, non residuando alcuna inerzia dell’amministrazione da accertare.
La difesa erariale ha chiesto in tal senso la declaratoria, mentre la ricorrente, pur concordando su questo punto, ha insistito nelle ulteriori domande di condanna: quella relativa all’indennizzo automatico previsto dall’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006 e quella di risarcimento del danno per l’ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento.
Su questi capi il Tribunale osserva che la domanda risarcitoria deve essere necessariamente trattata con il rito ordinario. Da ciò deriva, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la necessità di disporre la conversione del rito, così da consentire la trattazione congiunta della domanda di risarcimento e di quella avente ad oggetto l’indennizzo.
Il Collegio motiva la scelta con gli evidenti profili di connessione tra le domande, ravvisati, se non altro, ai fini della quantificazione del risarcimento eventualmente spettante una volta eventualmente riconosciuto il suddetto indennizzo. La conversione risponde quindi a un’esigenza di economia processuale e di coerente definizione di pretese legate dal medesimo fatto generativo.
In ragione della natura interlocutoria della decisione e dell’assenza di una pronuncia definitiva nel merito, il Tribunale dispone la compensazione delle spese relative alla fase di giudizio. Il ricorso resta pertanto pendente per la trattazione delle domande residue secondo il rito ordinario.
Nota della Redazione
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