Avviso orale legittimo anche su base indiziaria e meri sospetti (TAR Puglia n. 476 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è la misura di prevenzione più tenue e consiste in un mero avvertimento fondato su sospetti a carico del destinatario. Rientra in una valutazione discrezionale dell’autorità di polizia, sindacabile dal giudice amministrativo solo per difetto dei presupposti e per insufficienza, illogicità o incongruenza della motivazione. Il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute di reati, essendo sufficienti elementi indiziari e risultanze fattuali valutate nel loro complesso. La finalità preventiva consente di sorreggere il provvedimento con un giudizio di probabilità che il soggetto, se non muti condotta, possa commettere reati.

Il Fatto

La ricorrente, condannata in appello alla pena di due anni di reclusione per furto, riceveva dal Questore un avviso orale adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, con invito a tenere condotta conforme alla legge. Con successiva istanza chiedeva il riesame e la revoca del provvedimento.

L’amministrazione rigettava l’istanza. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR sia l’avviso orale sia il diniego di revoca, deducendo la violazione delle norme sul Codice antimafia, l’erronea valutazione dei fatti e l’insussistenza di attuali motivi di pericolosità. Costituitasi l’amministrazione, la causa giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’avviso orale non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la proposta all’autorità giudiziaria di applicazione di una misura di prevenzione. La misura rientra in una discrezionalità della polizia sindacabile solo sul piano dei presupposti e della congruità motivazionale.

La finalità preventiva esclude che occorra l’accertamento della responsabilità penale o l’esistenza di fatti configurabili come reati. Il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria e su sospetti significativi nel loro complesso, dovendo emergere una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali.

Il giudizio prognostico non richiede prove compiute. Sono sufficienti risultanze fattuali idonee a far ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. La misura può essere disposta anche quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuosa, se il modello comportamentale complessivo presenta caratteristiche atte a far presumere la pericolosità.

Nel caso concreto, l’istruttoria ha evidenziato la capacità a delinquere della ricorrente e la frequentazione di soggetti pluripregiudicati. Il Collegio ritiene il provvedimento congruamente motivato e il giudizio prognostico correttamente espletato, non ravvisando violazione del D.Lgs. n. 159/2011 né vizio motivazionale.

Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese giudiziali in ragione della particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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