Graduatorie delle selezioni riservate ai dipendenti non scorse per la dirigenza (Cons. Stato n. 4361 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie formate all’esito delle procedure comparative riservate al personale interno, previste dall’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001, non possono essere scorse per la copertura di ulteriori posti dirigenziali. L’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, nel generalizzare lo scorrimento delle graduatorie, si riferisce testualmente ai soli concorsi pubblici, cui le selezioni riservate non sono equiparabili per il fatto che vi accedono soltanto i dipendenti già in servizio. La natura riservata della procedura non si perde per la presenza di prove selettive e titoli di studio analoghi a quelli concorsuali. Ne deriva l’inapplicabilità dei principi in tema di obbligo di motivazione della scelta tra scorrimento e nuovo concorso, mancando l’omogeneità tra i termini di comparazione.

Il Fatto

Taluni funzionari di ruolo di Roma Capitale, inquadrati nella categoria D, partecipano alle selezioni indette ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001 per l’accesso alla qualifica dirigenziale e risultano idonei non vincitori. L’amministrazione approva il PIAO 2023-2025 e, successivamente, il PIAO 2024-2026, prevedendo nuove assunzioni dirigenziali anche mediante scorrimento delle graduatorie.

Gli idonei diffidano Roma Capitale allo scorrimento delle graduatorie delle selezioni riservate. Dopo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, che esclude tale possibilità, e l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento negativo. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6258/2025, respinge il ricorso; gli idonei propongono appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 14/2011 e la Sez. V n. 6953 del 2023: l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 opera per i soli concorsi pubblici, non per le selezioni riservate al personale interno, alle quali accedono soltanto i soggetti già incardinati nell’amministrazione.

La Corte ribadisce che il concorso pubblico costituisce il criterio ordinario di reclutamento, perché assicura i principi di imparzialità e buon andamento mediante una selezione comparativa aperta a tutti. Le procedure riservate rispondono invece alla diversa finalità di valorizzare le professionalità interne.

Da ciò discende l’inapplicabilità dei principi sull’obbligo di motivare la scelta tra scorrimento e nuovo concorso: la preferenza per lo scorrimento riguarda solo le graduatorie dei concorsi aperti all’esterno. Il Collegio ravvisa un’obiettiva disomogeneità tra i due termini di comparazione.

Il carattere riservato non viene meno per la presenza di prove selettive e titoli affini a quelli concorsuali, né per il pagamento delle spese di partecipazione: le caratteristiche concorsuali servono a garantire trasparenza, ma non mutano la natura della procedura.

Sul principio di non contestazione la Corte precisa che un fatto non contestato non equivale a fatto provato: il giudice deve comunque sottoporlo a controllo probatorio. Anche ammessa la prassi asseritamente incoerente dell’amministrazione, non si configura alcun affidamento su una prassi illegittima. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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