Revoca steward per guida in ebbrezza richiede valutazione attuale di pericolosità (TAR Lombardia n. 477 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca dell’abilitazione all’impiego come steward negli impianti sportivi, fondato sui requisiti morali dell’art. 11 del T.U.L.P.S., non può discendere in modo automatico da una singola condanna per guida in stato di ebbrezza. L’amministrazione è tenuta a esprimere un giudizio di inaffidabilità connotato da attualità e a dare conto, con motivazione esplicita e circostanziata, del percorso istruttorio e argomentativo sotteso al diniego. Il mero richiamo a una condanna, o a una pendenza, non integra la motivazione richiesta, perché la funzione valutativa spettante all’autorità non può essere abdicata. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento prefettizio che, senza autonomo apprezzamento dei presupposti, faccia derivare dal singolo episodio un giudizio generale di pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Milano gli ha fatto divieto di essere impiegato negli impianti sportivi in qualità di steward. Il decreto, adottato nel luglio 2022 e notificato circa un mese e mezzo dopo, richiamava a fondamento i provvedimenti di sospensione e revoca della patente e l’applicazione della messa alla prova ex art. 186 bis CdS, conseguenti a una condanna per guida in stato di ebbrezza risalente al 2015.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, non essendogli stata comunicata l’apertura del procedimento, e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Lamentava che l’amministrazione avesse valorizzato un solo episodio, isolato e risalente nel tempo, trascurando l’esito del procedimento penale, definito con l’estinzione dei reati per positivo esito della messa alla prova. L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il quadro normativo di riferimento. L’Allegato “A” del D.M. 13 agosto 2019, recante la determinazione dei requisiti degli steward, richiama all’art. 1.1.3 i requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S., che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non può provare la propria buona condotta. Su questa base il Prefetto aveva motivato il diniego.

Il Tribunale ha ritenuto la censura fondata, richiamando la propria giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 12 agosto 2022, n. 1927). Ha criticato i casi in cui un singolo episodio viene considerato dall’amministrazione in modo del tutto astratto, facendone derivare quasi automaticamente il diniego del giudizio di buona condotta e l’esclusione dalla possibilità di svolgere un’attività soggetta ad autorizzazione.

Dalla singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente un divieto generale di svolgere altre attività. La motivazione addotta non supportava adeguatamente un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica, né rendeva verosimile un giudizio prognostico ex ante circa la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente.

Il provvedimento difettava di una valutazione connotata da attualità circa il pericolo che la condotta potesse comportare per lo svolgimento dell’attività di steward. L’amministrazione non aveva fornito alcuna esplicita e circostanziata motivazione del giudizio di non affidabilità. Il Collegio ha ribadito che non è sufficiente il mero richiamo a una condanna, o a una pendenza neppure sussistente, perché la funzione valutativa non può essere abdicata e pretende un autonomo giudizio, correlato all’ampia discrezionalità dell’autorità (T.A.R. Milano sez. I 28 giugno 2021 n. 1576).

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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