Decadenza incentivi per essiccatore fuori perimetro con obbligo motivazione GSE (Cons. Stato n. 2757 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi per alterazione della configurazione impiantistica non comunicata al GSE presuppone che l’apparato oggetto di modifica appartenga al perimetro dell’impianto incentivato, secondo l’elencazione dei componenti recata dalla normativa di settore. L’essiccatore del cippato di legno non è annoverato tra i componenti dell’impianto dall’allegato A al d.m. 18 dicembre 2008, né il GSE può ricondurlo ai servizi ausiliari in via meramente assertiva. La distinzione tra trattamento e pre-trattamento del combustibile integra una questione tecnica che esige motivazione puntuale e istruttoria adeguata. La violazione da documento non veritiero richiede un rapporto di strumentalità tra la non veridicità e il riconoscimento, il mantenimento o la verifica dell’ammissibilità dell’incentivo.

Il Fatto

Il GSE ha riconosciuto alla società titolare di un impianto a biomassa la tariffa onnicomprensiva di cui al d.m. 18 dicembre 2008. Nel 2016, distrutto accidentalmente l’essiccatore originario del cippato, la società ne ha installato uno nuovo, di capacità tripla, collegandolo a un punto di fornitura elettrica esterno senza comunicare la variazione al Gestore.

All’esito di un sopralluogo il GSE ha contestato due violazioni rilevanti ai sensi dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014: l’alterazione impiantistica non comunicata, finalizzata all’incremento dell’energia incentivata, e l’invio di uno schema unifilare non conforme al vero. Ha quindi disposto la decadenza e intimato la restituzione degli incentivi percepiti. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; le cessionarie dei crediti hanno appellato, insistendo sulla sola censura relativa all’insussistenza delle violazioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e dà atto del giudicato interno sui motivi non riproposti. Nel merito, il Collegio distingue la nozione strutturale di componente dell’impianto da quella energetico-contabile di servizio ausiliario: la seconda presuppone la prima, poiché un consumo rileva come ausiliario solo se imputabile ad apparati che la disciplina tecnica considera componenti del ciclo produttivo.

Nessuna delle definizioni richiamate — l’allegato A al d.m. 18 dicembre 2008 e gli atti ARERA 467/2012/R/EEL e 47/2013/R/EFR — menziona espressamente l’essiccatore. Gli atti ARERA, inoltre, disciplinano un regime incentivante diverso e successivo, il che impone un uso interpretativo cauto. Il Gestore non può invocarne la maggiore ampiezza e al tempo stesso negarne l’applicabilità.

Il punto decisivo è la distinzione tra trattamento e pre-trattamento del combustibile: solo il primo rientra nei servizi ausiliari. L’essiccazione si colloca a monte dell’impiego nel gassificatore, presenta carattere preparatorio e può essere svolta da terzi in luoghi diversi, donde l’analogia con la lavorazione meccanica espressamente esclusa. Nel caso concreto il nuovo essiccatore era destinato in prevalenza alla vendita di cippato secco a terzi.

Il GSE era dunque tenuto a chiarire con motivazione puntuale per quali ragioni l’apparato dovesse qualificarsi componente e i relativi consumi rientrare nei servizi ausiliari. La disposizione sanzionatoria esige tre presupposti: alterazione della configurazione impiantistica, mancata comunicazione e finalizzazione all’incremento dell’energia incentivata. Il secondo è pacifico; il primo e il terzo non risultano dimostrati, perché la conclusione del Gestore postula proprio ciò che andava provato.

La sentenza di primo grado è superata sul punto: qualifica l’essiccatore come componente ausiliario, categoria non contemplata dalla normativa, e trascura la clausola che esclude dai servizi ausiliari i consumi necessari per pervenire al vero e proprio combustibile. Non soccorrono i precedenti richiamati dal GSE, riferiti a fattispecie in cui la qualificazione non era contestata. Caduta la violazione presupposta, anche la difformità dello schema unifilare resta priva di incidenza, difettando il nesso di strumentalità con l’incentivo. Gli appelli sono accolti e i provvedimenti annullati, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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