Riserva disabili nei concorsi senza graduatoria degli idonei (TAR Lombardia n. 476 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti in favore delle categorie protette di cui alla l. 68/1999 presuppone che il candidato abbia conseguito l’idoneità alla procedura selettiva. Tale idoneità consiste nel raggiungimento di un punteggio minimo che l’amministrazione deve fissare in anticipo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Ove la lex specialis non preveda alcuna soglia di idoneità né una graduatoria degli idonei, ma solo vincitori, la tutela del riservista non è invocabile. La valutazione dell’idoneità a valle della procedura, o ad personam, è incompatibile con i canoni delle selezioni concorsuali. Ogni doglianza sul mancato riconoscimento della riserva va rivolta agli atti di regolamentazione e di indizione, non alla graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso straordinario bandito con d.m. n. 1081/2022 per il reclutamento del personale docente in Lombardia, classe concorsuale A022. Nella domanda ha dichiarato di avere diritto alla quota di riserva ex art. 16, co. 2, l. 68/1999, essendo invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli ha conseguito 73 punti, ma non è stata inserita nella graduatoria approvata dall’U.S.R. Lombardia, per insufficiente collocamento nei 478 posti banditi.
Richiesti chiarimenti, l’amministrazione ha risposto che «la riserva scatta solo per chi ha conseguito un punteggio tale da consentire l’inserimento in graduatoria». La candidata ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti conseguenti, chiedendo la condanna dell’amministrazione a riformularla con inserimento dei riservisti. In sede cautelare il TAR ha ordinato di rivalutare la posizione della ricorrente e di inserirla con riserva e in sovrannumero; il Ministero ha appellato l’ordinanza, poi rinunciando al gravame, e non risulta ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Preliminarmente osserva che i decreti ministeriali richiamati in epigrafe «qualora occorra» non sono stati in concreto censurati: la mera enunciazione di un atto nel ricorso non ne radica l’impugnazione, occorrendo doglianze specifiche, come affermato dalla giurisprudenza del Cons. Stato n. 3055 del 2005 e dalla Ad. Plen. n. 19 del 2011. La ricorrente lamenta anzi che i decreti recepiscano le tutele della l. 68/1999 e che l’amministrazione abbia violato il bando.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 7, co. 2, l. 68/1999 riconosce la riserva nei limiti della quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; l’art. 16, co. 2, l. 68/1999 consente l’assunzione dei disabili idonei anche oltre i posti riservati. Tre sono le condizioni cumulative: carenza di organico rispetto alla quota d’obbligo, partecipazione al concorso con esito di idoneità, collocazione in posizione utile rispetto agli altri riservisti. Il requisito dell’idoneità è indefettibile, poiché il riservista va posto in comparazione con gli altri candidati e il giudizio attesta la sua adeguatezza alle mansioni, bilanciando l’art. 38, co. 3, Cost. e l’art. 97 Cost.
Idoneità significa raggiungimento di un punteggio minimo, fissato in anticipo dall’amministrazione: diversamente il giudizio sarebbe arbitrario e influenzabile dalla conoscenza dei nominativi. Il principio che ogni graduatoria vincola il datore all’individuazione dei riservisti, affermato da Cass. Sez. Un. n. 4110 del 2007 e da Cass. Sez. Lav. n. 26033 del 2014, resta inoperante se manca a monte la soglia di idoneità. Nel caso concreto l’art. 9 d.m. n. 108/2022 prevede graduatorie di merito regionali senza idonei, mentre l’art. 4, co. 5, lett. n), del bando rende la dichiarazione di riserva utile solo per le situazioni ex aequo.
Il Tribunale prende le distanze dall’orientamento valorizzato in sede cautelare, espresso da Cons. Stato n. 1847 del 2023 e recepito da TAR Veneto n. 1215 del 2023, che demandava all’amministrazione la valutazione dell’idoneità. Tale opzione è impraticabile: un giudizio ex post, ad personam o su soglia fissata a valle, sarebbe disancorato da imparzialità e trasparenza e produrrebbe soglie differenziate da regione a regione, in contrasto con la natura statale della procedura. Le censure andrebbero quindi rivolte agli atti di regolamentazione e di indizione, non censurati. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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