Progressioni verticali e prova di resistenza nelle selezioni interne (Cons. Stato n. 4790 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alle procedure selettive interne, la prova di resistenza non è richiesta quando il ricorrente persegua l’annullamento totale della procedura e la sua rinnovazione. Ove invece si contestino le singole valutazioni, l’interesse al ricorso presuppone la dimostrazione, o almeno un principio di prova, della possibilità di conseguire un collocamento utile in caso di accoglimento. La progressione verticale disciplinata dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 non preclude all’amministrazione di inserire il colloquio tra le prove selettive, quale ragionevole scelta discrezionale coerente con la norma speciale dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. È inammissibile per carenza di interesse l’appello avverso un obiter dictum privo di portata dispositiva.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di ruolo del Comune in categoria C, profilo istruttore di Polizia locale, partecipava a un avviso interno di selezione per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. Collocatosi sedicesimo in graduatoria, impugnava l’avviso, i verbali della commissione e la graduatoria definitiva.

Deduceva la difformità tra l’avviso pubblicato all’albo e quello approvato con determinazione dirigenziale, l’omesso riconoscimento di propri titoli di studio e l’illegittima attribuzione di punteggi ai candidati risultati vincitori. Il TAR Puglia, con sentenza n. 538 del 2024, respingeva il ricorso, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate le censure. Proponeva quindi appello, contestando anche la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sull’asserita declaratoria di inammissibilità. La sentenza di primo grado non contiene alcuna statuizione in tal senso: il dispositivo è di reiezione e la motivazione richiama l’inammissibilità solo in via ipotetica, con l’uso del modo condizionale, per poi affermare che il ricorso è infondato nel merito. Si tratta dunque di un’obiter dictum, privo di relazione causale con il decisum, avverso il quale l’appello è inammissibile per carenza di interesse.

Sulla difformità tra i due avvisi, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza secondo cui, nelle controversie concorsuali, non si può prescindere dalla prova di resistenza, salvo che i vizi dedotti mirino all’annullamento totale o parziale della procedura. Anche superando tale rilievo, il motivo è infondato: il criterio della valutazione triennale della performance, fissato dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, poteva essere derogato dal Comune in coerenza con l’art. 13, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e in relazione allo stato della documentazione disponibile al momento dell’indizione della selezione.

Quanto al colloquio, la norma richiede una procedura comparativa basata su valutazione positiva, assenza di provvedimenti disciplinari, titoli ulteriori e incarichi rivestiti. Nel caso concreto trovava applicazione la norma speciale dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, che espressamente prevede prove volte ad accertare la capacità dei candidati. La mancata previsione legislativa espressa del colloquio non ne preclude l’inserimento, quale scelta discrezionale dell’amministrazione.

Sui punteggi, il Collegio rileva che il regolamento comunale e la lex specialis limitavano la valutazione ai titoli di studio ulteriori rispetto all’accesso esterno e ad altri titoli professionali. I seminari frequentati dall’appellante non sono equiparabili ai corsi di specializzazione o perfezionamento post universitari. Il master di primo livello sarebbe valutabile, ma l’attribuzione di un punto non gli consentirebbe di raggiungere i vincitori. Per il candidato laureato magistralmente, il titolo era correttamente valutabile, posto che il titolo di accesso era la laurea triennale. Infine, l’incarico di referente del fondo previdenziale costituisce legittimo titolo professionale.

L’appello è quindi respinto per infondatezza dei motivi. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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