Variazione perimetrale di concessione demaniale per messa in sicurezza scala (TAR Toscana n. 456 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variazione del perimetro di una concessione demaniale marittima, autorizzata ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 328/1952 al solo fine di mettere in sicurezza una scala esistente, non integra una nuova concessione e rientra tra le variazioni consentite dalla norma primaria. La relativa autorizzazione non attribuisce alcun diritto di accesso al mare ai terzi che in passato abbiano utilizzato il passaggio per mera tolleranza del concessionario, in difetto di un titolo autorizzatorio. L’art. 12, comma 9, dell’Allegato 5 al Piano Operativo Comunale (“NTA del Demanio Marittimo”) disciplina le sole variazioni che non mutino estensione e scopo della concessione e va letto unitamente all’art. 13. L’art. 3 del D.L. n. 400/1993, che impone il libero transito per il raggiungimento della battigia, opera esclusivamente per le concessioni rilasciate per attività d’impresa nel settore turistico-ricreativo, non per quelle ad uso privato.

Il Fatto

Il condominio ricorrente impugna il decreto n. 759 del 24 marzo 2023 con cui il Comune ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24 RCN, una modifica al perimetro della scala oggetto della concessione demaniale marittima n. 489/2022, volta a facilitare l’accesso al mare. Il condominio sostiene di avere da tempo usufruito del tratto di scala in pietra per raggiungere la scogliera dalla propria piattaforma elioterapica e lamenta che la modifica sia stata disposta per escludere i condomini dall’accesso al mare.

Il Comune e il controinteressato eccepiscono la tardività e la carenza di interesse, contestando nel merito le censure. Il Tribunale respinge l’istanza cautelare con decreto monocratico; alla camera di consiglio il ricorrente rinuncia alla domanda cautelare. La causa giunge in decisione all’udienza del 28 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, pur non prive di rilievo, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla qualificazione del provvedimento impugnato: esso non costituisce una nuova concessione, ma una variazione del perimetro di quella esistente.

Dirimente è la constatazione che l’accesso alla scala era già inibito ai terzi in forza della concessione n. 489/2022, mai impugnata. Il confronto tra questa e la precedente concessione n. 416/2018 mostra identità di oggetto e contenuto. Ne deriva che l’eventuale fruizione precedente della scala da parte dei condomini non poteva che ricondursi a mera tolleranza dei concessionari, senza alcun titolo autorizzatorio. A conferma, il condominio ha proposto una successiva istanza di concessione, rigettata con decreto n. 755 del 24 marzo 2023 proprio perché l’area richiesta costituiva camminamento verso la scala già in concessione ad altro soggetto; anche tale rigetto è rimasto inoppugnato.

Quanto all’art. 12, comma 9, dell’Allegato 5 al Piano Operativo Comunale, il Collegio esclude la violazione poiché la norma disciplina le variazioni che non mutino estensione e scopo della concessione, non siano create aree intercluse e sia garantita la pubblica fruibilità delle aree libere adiacenti. La disposizione va letta con il successivo art. 13, che ammette gli interventi di messa in sicurezza. La modifica approvata non crea aree intercluse, non implica nuove opere e si limita al prolungamento del corrimano per circa 6 metri, in adesione a un’esigenza di sicurezza.

Il Collegio richiama l’art. 24 del d.P.R. n. 328/1952, che consente variazioni nell’estensione della zona concessa previa istruttoria e rilascio di atto o licenza suppletivi, fattispecie aderente al caso. La diversa ipotesi del secondo periodo del secondo comma — variazione autorizzata per iscritto dal capo del compartimento ove non vi sia modifica dell’estensione — è erroneamente invocata dal ricorrente. Il Tribunale richiama anche l’ordinanza del Tribunale di Livorno del 10 agosto 2023, che ha respinto l’azione possessoria rilevando l’irrilevanza del prolungamento ai fini dell’accesso al mare, collocandosi esso a valle della scalinata.

Il richiamo all’art. 3 del D.L. n. 400/1993 è giudicato non pertinente, riferendosi la norma alle concessioni per attività d’impresa turistico-ricreativa e non a quelle ad uso privato. Infine, la censura sull’art. 12, comma 5, è respinta perché la disposizione riguarda le nuove concessioni e non le variazioni, senza che risulti incisa la fruizione del demanio. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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