Condono edilizio, diniego generico e obbligo di esame della documentazione integrativa (Cons. Stato n. 4797 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il provvedimento che nega la sanatoria non può fondarsi su una motivazione generica che si limiti a richiamare il sopralluogo dell’Ufficio Tecnico senza confrontarsi con la documentazione integrativa prodotta dal richiedente. L’Amministrazione è tenuta a esaminare in modo specifico gli elaborati depositati e, ove li ritenga carenti, a indicare le ulteriori integrazioni necessarie o a chiedere chiarimenti. La sola tardività dell’integrazione documentale non costituisce legittimo motivo di diniego quando il Comune si sia comunque espresso dopo l’avvenuta produzione. Il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria comporta l’annullamento del diniego e l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi.

Il Fatto

Un privato presenta istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per la pavimentazione di un viale interno in calcestruzzo e per l’ampliamento di un varco carrabile. Un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale aveva in precedenza accertato tali opere come prive di titolo abilitativo, insieme ad altri interventi di maggiore consistenza estranei alla domanda di sanatoria.

Con provvedimento del 5 giugno 2025 il Comune nega la sanatoria adducendo la mancata attestazione di alcuni versamenti, l’omessa produzione dell’integrazione documentale richiesta e l’insufficienza della documentazione ai fini della corretta qualificazione delle opere, oltre alla difformità rispetto a quanto rilevato nel sopralluogo. Il TAR Campania respinge il ricorso, ritenendo realizzata l’improcedibilità per tardiva integrazione ex art. 39, quarto comma, legge n. 724/1994. Il privato appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della tardività dell’integrazione istruttoria. Osserva che essa non costituisce legittimo motivo di diniego del condono. Il Comune, infatti, si è espresso solo dopo l’avvenuta produzione documentale, e il termine originariamente concesso con la nota del 14 gennaio 2025 era di trenta giorni, inferiore a quello legale. Il principio di leale collaborazione avrebbe quanto meno imposto di riscontrare le istanze di proroga.

Il nucleo del ragionamento si sposta però sulla motivazione del diniego. La Corte la ritiene generica e insufficiente a smentire le specifiche circostanze di fatto evidenziate con la documentazione integrativa del 19 maggio 2025. Le opere, assimilabili a interventi di restauro e risanamento conservativo, apparivano per la loro modesta consistenza e il limitato impatto ambientale agevolmente individuabili, anche grazie alle foto allegate alla pratica.

La Corte valorizza l’istruttoria disposta in appello con l’ordinanza n. 422 del 4 febbraio 2026, che aveva ordinato al Comune di depositare una relazione istruttoria. Tale relazione, lungi dal chiarire il diniego, si limita ad affermare che le opere sarebbero stratificate su porzioni di immobili di cui non è dimostrata la legittimità urbanistica e paesaggistica nella loro attuale consistenza.

Da qui il rilievo decisivo: il Comune non ha specificamente valutato la relazione e la documentazione integrativa, composta da relazione tecnica, grafici di rilevo dello stato dei luoghi, inquadramento urbanistico, documentazione fotografica e titolo di proprietà. Risulta perciò insufficiente il generico richiamo al sopralluogo del 17 ottobre 2024. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio tale documentazione e indicare eventuali ulteriori integrazioni o chiedere chiarimenti.

L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto per difetto di motivazione e di istruttoria, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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