Terapia del minore e piano ASL valutati criticamente dal giudice sul CTU (Cons. Stato n. 4799 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diritto alla prestazione terapeutica del minore, il diritto invocato è conformato dalla legge e non si traduce in un diritto incondizionato a ottenere il numero di ore di trattamento richiesto. Compete all’ASL predisporre il piano terapeutico e determinare durata e frequenza degli interventi sulla base di oggettivi riscontri normativi e scientifici adattati al caso clinico. Il giudice amministrativo, quale peritus peritorum, valuta con piena libertà e autonomia gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, che non hanno carattere vincolante. Non vi è appiattimento acritico sulla CTU quando il giudice ne condivide le conclusioni previo esame critico e confuti gli argomenti contrari delle parti.

Il Fatto

I genitori di un minore adiscono il TAR Lazio per ottenere l’accertamento del diritto del figlio a ricevere dall’ASL Roma 3, in via diretta o mediante rimborso delle spese per terapie svolte da terzi, il trattamento -OMISSIS- nella misura di almeno 20 ore settimanali, oltre al risarcimento del danno da inerzia nell’erogazione.

Il TAR accoglie parzialmente il ricorso: dichiara in parte improcedibile l’originaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse, condanna l’ASL a rimborsare le spese documentate sostenute per il trattamento nella misura di 10 ore dal momento della richiesta di presa in carico fino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare, e rigetta i motivi aggiunti avverso la nota ASL, ritenendo il progetto terapeutico ivi formulato adeguato secondo la CTU. I genitori appellano, censurando la declaratoria di improcedibilità, il recepimento acritico delle conclusioni del consulente e l’imputazione a loro carico delle spese di CTU. L’ASL resiste, la Regione Lazio non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato. Sul primo motivo, la declaratoria di improcedibilità è corretta: a fronte di una richiesta di terapia, compete all’ASL predisporre il relativo piano, sicché non sussiste un diritto incondizionato a conseguire il numero di ore richieste, salvo contestare profili di illegittimità del piano stesso.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama la regola per cui il giudice, quale peritus peritorum, può valutare con piena libertà e autonomia gli accertamenti e i pareri del consulente tecnico d’ufficio, che non rivestono carattere vincolante. La funzione della consulenza è assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4213/2023).

Nel caso concreto la relazione del CTU, che indica il progetto terapeutico multimodale dell’ASL come adeguato alle caratteristiche sintomatologiche del minore, al profilo di funzionamento globale e al momento evolutivo, è giudicata completa, chiara ed esaustiva. Il TAR si era già fatto carico di confutare gli argomenti contrari e le conclusioni dei medici indicati dai genitori: non vi è dunque appiattimento acritico, ma condivisione previa verifica critica. L’appello, sul punto, reitera argomenti già esposti in prime cure e inidonei a scalfire quel ragionamento.

Il Collegio rileva che il piano dell’ASL prevede 3 ore settimanali di trattamento in regime domiciliare, 4 ore di terapia domiciliare, 10 ore di terapia distribuite nei diversi contesti di vita del bambino, 1 ora di parent-training quindicinale, e lo reputa pienamente adeguato alle esigenze terapeutiche e di vita del minore. Anche la censura sulle spese di CTU è respinta: gli oneri sono stati correttamente imputati dal TAR alla parte ricorrente. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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