Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario: termine di 120 giorni non sanabile (TAR Lombardia n. 2209 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto avverso una sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all’istituto dell’esecuzione forzata. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso è inammissibile se notificato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, trattandosi di condizione di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Il decorso del termine in pendenza del giudizio non sana l’inammissibilità originaria. La rinuncia alla domanda di ottemperanza per una parte di essa non determina estinzione parziale del giudizio ma improcedibilità, se non ricorrono i requisiti dell’art. 84 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava l’illegittimità della destituzione disciplinare e condannava l’amministrazione alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alla rifusione delle spese di lite.
Avendo l’amministrazione tardato a dare esecuzione ai capi di condanna, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Con sentenza non definitiva, il TAR aveva già accolto la domanda limitatamente al capo relativo alla reintegrazione. Con riferimento ai capi di natura pecuniaria, il Tribunale aveva invece sollevato d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., la questione dell’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prescrive che le amministrazioni dello Stato completino le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, precisando che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il Collegio qualifica il giudizio di ottemperanza come istituto riconducibile all’esecuzione forzata quando sia proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme. Ne deriva l’applicabilità del termine dilatorio di 120 giorni, il cui rispetto costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 24.04.2025, mentre il ricorso in ottemperanza era stato notificato e depositato il 13.06.2025, prima del decorso del termine. Il TAR esclude che la sopravvenienza del decorso dei 120 giorni nelle more del giudizio possa sanare il vizio, poiché la condizione di ammissibilità deve sussistere sin dalla proposizione del ricorso. La domanda relativa ai capi pecuniari è pertanto dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di ottemperanza per le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, il difensore antistatario, pur avendo diritto ad agire in proprio, aveva proposto il ricorso senza far valere la propria legittimazione. La successiva dichiarazione di rinuncia, non integrando i requisiti dell’art. 84 c.p.a., non determina estinzione parziale del giudizio ma esprime sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità in parte qua.
La parziale fondatezza del ricorso, già accolta con la sentenza non definitiva quanto alla reintegrazione, giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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