Revoca del porto d’armi anche senza condanna penale definitiva (TAR Lombardia n. 271 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi per difetto di affidabilità non presuppone una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Il potere previsto dagli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 ha natura cautelare e mira a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e di autonomia rispetto alle valutazioni penalistiche, potendo desumere il pericolo di abuso anche da condotte non costituenti reato. È sufficiente una prognosi di verosimiglianza, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

La Questura di Brescia ha notificato al ricorrente un preavviso di revoca della licenza di porto d’armi per uso venatorio, dopo aver appreso dall’ufficio esecuzioni penali l’esecutività di un decreto penale di condanna per reati in materia di caccia e per omessa custodia di armi. L’interessato ha replicato che il decreto, per un difetto di notifica, non era definitivo.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha comunque disposto la revoca, ritenendo che i fatti posti a base della condanna fossero idonei a incrinare la certezza sull’assenza di abusi nell’uso del titolo. Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riepiloga il quadro normativo: l’art. 10 TULPS consente la revoca in caso di abuso; l’art. 11, comma 3, la impone quando vengono meno le condizioni di rilascio; l’art. 43, comma 2, richiede che il titolare dia affidamento di non abusare delle armi. A differenza del comma 1 dello stesso articolo, che vincola l’Amministrazione al ricorrere di una sentenza di condanna, queste disposizioni configurano un potere discrezionale non collegato né alla condanna penale né alla sua definitività.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: la funzione del provvedimento non è sanzionatoria ma cautelare, essendo diretta a prevenire abusi a tutela dell’incolumità. Non serve un abuso accertato, ma circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del soggetto. Il pericolo è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con una prognosi di verosimiglianza, come affermato dal Cons. Stato n. 11470/2022 e da Cons. Stato n. 2756/2022.

Nel caso concreto il decreto questorile prescinde dall’esecutività della condanna e si fonda sul venir meno dei requisiti di affidabilità, desunto dai fatti descritti nell’imputazione, tra cui l’omessa adozione delle cautele nella custodia del fucile. Tali circostanze sono ritenute sintomatiche di un comportamento imprudente e giustificano il giudizio prognostico negativo.

Il Collegio rileva che il ricorrente non ha smentito i fatti contestati, limitandosi a eccepire il difetto di esecutività del decreto penale. Lo stato di incensuratezza e l’assenza di contiguità criminale non escludono la negligenza nella custodia delle armi. Quanto al dedotto difetto di motivazione, l’obbligo è assolto mediante l’indicazione per relationem delle circostanze sintomatiche. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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