Rinnovo licenza istituto vigilanza e contiguità con criminalità organizzata (TAR Puglia n. 479 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento dell’attività degli istituti di vigilanza privata, pur costituendo esercizio di impresa privata, incide sulla materia della polizia di sicurezza per i riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Il diniego o il mancato rinnovo dell’autorizzazione ex art. 134 T.u.l.p.s. può fondarsi su un’ampia nozione di pericolo o minaccia per l’ordine pubblico, estesa a ogni situazione di fatto che riveli un pregiudizio per gli interessi primari coinvolti, ai sensi dell’art. 257-quater R.D. n. 635/1940 e dell’art. 136 T.u.l.p.s.. L’Amministrazione dispone di ampi poteri discrezionali, giustificati dalla primarietà degli interessi pubblici e dal carattere eccezionale della vigilanza privata rispetto alla competenza dei Corpi di Polizia, che impongono una ponderazione rigorosa sulla permanenza dei presupposti della licenza. Il mutamento dell’assetto societario non esclude il potere di condizionamento ove permanga la contiguità con ambienti criminali e restino in servizio soggetti legati da vincoli di parentela con l’esponente di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, socio accomandatario di un istituto di vigilanza privata, gestiva i servizi in forza di licenza prefettizia rilasciata nel 2018 ai sensi dell’art. 134 T.u.l.p.s.. In vista della scadenza presentava istanza di rinnovo. La Prefettura avviava il procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, nonostante le osservazioni del ricorrente, rigettava l’istanza sul presupposto di elementi relazionali tra l’istituto e esponenti della criminalità organizzata locale, della contiguità del rapporto contrattuale con il Comune e della permanenza di guardie giurate legate da parentela all’ex comandante delle guardie.
Il ricorrente impugnava il diniego e chiedeva l’accesso agli atti istruttori, negato dalla Prefettura; proponeva poi triplici motivi aggiunti. Il mutamento dell’assetto societario, con cessione delle quote e l’uscita di alcune guardie, costituiva la difesa centrale contro il provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. L’attività di vigilanza privata si colloca nella polizia di sicurezza per gli evidenti riflessi sull’ordine pubblico. Il diniego o il mancato rinnovo si collegano a un’ampia nozione di pericolo, estensibile a ogni situazione di fatto che riveli pregiudizio per gli interessi primari, ai sensi dell’art. 257-quater R.D. n. 635/1940 e dell’art. 136 T.u.l.p.s., il cui ultimo comma consente la negazione o la revoca per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.
L’Amministrazione è titolare di ampi poteri discrezionali. La loro estensione si giustifica con la primarietà degli interessi coinvolti e con il carattere eccezionale della vigilanza privata rispetto alla competenza dei Corpi di Polizia, imponendo una ponderazione rigorosa sulla permanenza dei presupposti della licenza. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. VI n. 3433 del 2006, n. 2277 del 2008, n. 143 del 2008 e TAR Emilia-Romagna n. 808 del 2017.
Sul piano istruttorio, la relazione riservata della Prefettura e le note delle Forze dell’Ordine documentano un duraturo rapporto fiduciario tra il titolare della licenza e l’ex comandante delle guardie, nonché la compresenza di quest’ultimo con esponenti di spicco della criminalità locale. Il quadro è ritenuto sufficiente a fondare la contiguità dell’istituto con ambienti criminali, con conseguente sufficiente motivazione del diniego.
Il mutamento dell’assetto societario non esclude il potere di condizionamento. L’assetto originario era dominato dalla famiglia dell’ex comandante; il trasferimento delle quote appare un mero espediente per conservare il controllo; restavano in servizio quattro guardie legate da parentela. Quanto ai licenziamenti del gennaio 2023, si tratta di circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato e non rilevante sul piano della legittimità.
Sull’accesso, l’Amministrazione ha depositato gli atti ostensibili e fatto corretto uso del potere di secretazione ex art. 24, comma 2, legge n. 241/1990 e del D.M. 16.03.2022. La domanda ex art. 116 c.p.a. è in parte improcedibile e in parte infondata. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.