Silenzio della Regione sull’autorizzazione unica ex art. 208: obbligo di provvedere (TAR Abruzzo n. 12 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 208, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 impone alla Regione l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Il decorso del termine, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, integra il silenzio-inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. La richiesta di parere ad altra amministrazione non sospende né interrompe l’obbligo di provvedere: una volta acquisito il chiarimento richiesto, l’inerzia successiva non trova giustificazione e determina l’illegittimità del silenzio. Il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio; la nomina del Commissario ad acta resta misura eventuale e subordinata alla perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 23 dicembre 2022 alla Regione Abruzzo un’istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio, nel Comune di Atri, di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, alimentato dai residui di lavorazione di un’attività produttiva attigua. La Regione indiceva la Conferenza di servizi, che si articolava in più sedute tra il gennaio e il novembre 2023.

La seduta conclusiva del 13 novembre 2023 si chiudeva con determinazione favorevole all’istanza. A tale esito non seguiva però il rilascio del provvedimento. La Regione trasmetteva in seguito una diversa “versione definitiva” del verbale, priva di firma e priva della determinazione favorevole, rappresentando la necessità di un ulteriore esame degli interessi coinvolti e disponendo un interpello al Ministero dell’Ambiente sulla qualificazione dell’impianto come inceneritore o coinceneritore. Ottenuta la risposta ministeriale, la Regione ammetteva di poter provvedere ma non rilasciava l’autorizzazione. La società proponeva allora ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e la condanna a provvedere, con nomina di Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma attributiva del potere e, insieme, dell’obbligo: l’art. 208, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che l’istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato. La disposizione, quindi, non si limita a fissare un termine di carattere organizzativo, ma impone alla Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Il termine risulta ampiamente decorso: alla data di notifica del ricorso, il 21 giugno 2024, e anche successivamente, l’Amministrazione non aveva adottato alcuna determinazione sull’istanza presentata nel dicembre 2022. Il presupposto del silenzio-inadempimento è dunque integrato.

Il Tribunale affronta poi la questione centrale della giustificazione del ritardo. La Regione aveva invocato la necessità dell’interpello ministeriale sulla qualificazione giuridica dell’impianto. Il Collegio rileva che la stessa Amministrazione, nella nota del 24 giugno 2024, ammette che il chiarimento ministeriale era pervenuto il 19 giugno 2024 e che da quella data era possibile provvedere. Ne deriva, per tabulas, che nessuna ragione giustifica l’inerzia successiva al riscontro, protrattasi per oltre cinque mesi.

La richiesta di parere, quindi, non opera come causa di sospensione dell’obbligo di provvedere né come scriminante dell’inerzia una volta esaurita la fase consultiva. Il ricorso è pertanto accolto nel merito, con dichiarazione di illegittimità del silenzio e ordine alla Regione di provvedere entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Quanto alla domanda di nomina del Commissario ad acta, il Collegio la respinge allo stato, coerentemente con la natura eventuale e sussidiaria di tale misura rispetto all’ordine di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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