Condono edilizio escluso per nuove volumetrie in area paesisticamente vincolata (Cons. Stato n. 4819 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale sono sanabili solo se, oltre alle ulteriori condizioni, costituiscono interventi minori senza aumento di superficie e volume. Un abuso che comporti nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non è condonabile, indipendentemente dal carattere relativo o assoluto del vincolo e dalla conformità alle prescrizioni urbanistiche. La normativa sul condono ha natura eccezionale e derogatoria e non consente alcun sindacato in ordine all’ampiezza dello spettro di tutela approntato dal vincolo.

Il Fatto

Il Comune di Napoli aveva ordinato la demolizione di un manufatto in ampliamento a un locale terraneo, con copertura in ferro e lamiere grecate, per una superficie di circa cento metri quadrati. L’interessato presentava istanza di condono edilizio ex d.l. n. 269/2003 e otteneva nel 2009 un permesso di costruire in sanatoria, poi annullato in autotutela nel 2010 per la mancata dichiarazione del vincolo paesistico-ambientale gravante sull’area.

Con successiva determina dirigenziale il Comune negava il condono e ingiungeva la demolizione. Il TAR Campania, all’esito di una verificazione, accoglieva il ricorso qualificando l’abuso come manutenzione straordinaria, dunque condonabile. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. È incontestato che le opere ricadano in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale e che consistano in un ampliamento realizzato mediante la chiusura di una cortina interna.

La stessa istanza di condono e la relazione del verificatore descrivono un intervento che ha determinato la chiusura dell’area interna con un solaio in latero-cemento sostenuto da pilastri, con accesso dall’attività commerciale. Si tratta, per il Consiglio di Stato, di un’opera in ampliamento con realizzazione di nuova volumetria e superficie, non inquadrabile tra gli illeciti minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003.

Le conclusioni del verificatore muovono da una premessa errata: qualificano l’intervento come sostituzione edilizia di una parte strutturale crollata, laddove la documentazione di condono lo rappresenta come ampliamento. La Corte rileva inoltre che il provvedimento di demolizione del 2003, la cui impugnazione è stata dichiarata perenta, è divenuto definitivo, e che l’abuso è successivo al 1984 ma anteriore al termine di validità della domanda.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le opere abusive in area vincolata sono sanabili solo se opere minori senza aumento di superficie e volume, e un abuso con nuove superfici e volumetria non può essere sanato neppure in presenza di vincolo di inedificabilità relativa (Cons. Stato sez. VII n. 3861 del 2025). L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso originario; spese del primo grado compensate, quelle di appello liquidate a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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