Sopravvenuta ordinanza sindacale sulla movida e improcedibilità dell’appello avverso-silenzio (Cons. Stato n. 4820 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella causa avverso il silenzio, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione fa cessare l’inerzia e determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. L’oggetto del giudizio sul silenzio è circoscritto all’accertamento dei presupposti dell’azione — giurisdizione, obbligo di provvedere e decorso del termine procedimentale — e non si estende all’esame della legittimità del provvedimento tardivo. I vizi di questo si fanno valere mediante autonoma azione di annullamento. L’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. è autonoma rispetto al parallelo giudizio civile ex art. 700 c.p.c. a tutela della salute, non essendovi incompatibilità tra le due sedi, diverse per presupposti e finalità.
Il Fatto
Taluni residenti in un’area urbana interessata da intensa attività notturna di somministrazione hanno notificato al Comune, in data 26 febbraio 2025, un’istanza per adottare i provvedimenti idonei a ricondurre a normali livelli di tollerabilità le immissioni acustiche derivanti dagli esercizi e dall’afflusso dei clienti, ove necessario mediante ordinanza contingibile e urgente, oltre ai successivi interventi strutturali e alle limitazioni delle licenze.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso avverso il silenzio, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti e l’obbligo comunale di provvedere in materia di controllo dell’inquinamento acustico, ferma la discrezionalità sul contenuto. Le società esercenti hanno proposto appello, deducendo omessa pronuncia sull’integrazione del contraddittorio, difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione di uno dei ricorrenti e insussistenza dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’oggetto del giudizio non è l’esecuzione di un’ordinanza cautelare civile, ma un’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., del tutto autonoma rispetto al giudizio civile in cui si fanno valere diritti soggettivi. Ciò che si contesta è il mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, che spetta al Comune.
La Corte esclude anche ogni incompatibilità tra il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al giudice ordinario, fondato sul pericolo di pregiudizio imminente alla salute, e l’azione avverso il silenzio davanti al giudice amministrativo, basata sull’inadempimento dell’obbligo di provvedere su un’istanza. Le due azioni hanno presupposti e finalità differenti.
Nel merito, la Corte ritiene invece fondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more è intervenuta un’ordinanza sindacale in data 4 novembre 2025, che ha imposto, in via transitoria, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande nelle ore notturne e ha fissato nuovi orari di chiusura degli esercizi.
Con tale provvedimento espresso è cessata l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza del 26 febbraio 2025. Poiché l’oggetto del giudizio sul silenzio è l’accertamento dei presupposti dell’azione, richiamata la Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 9014, la Corte dichiara improcedibile l’appello.
Gli eventuali vizi di legittimità dell’ordinanza sopravvenuta potranno essere contestati con autonoma azione di annullamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Nota della Redazione
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