Certificato di avvenuta spedizione: onere probatorio e identità giuridica del bene (Cons. Stato n. 4824 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di avvenuta spedizione previsto dall’art. 72 del d.lgs. n. 42/2004 non costituisce atto dovuto. Il suo rilascio presuppone un accertamento rigoroso sull’identità del bene e sulla provenienza estera, perché il certificato produce un effetto derogatorio del regime autorizzatorio di tutela. L’istante è tenuto a fornire documentazione oggettiva idonea a identificare l’opera e a comprovarne la provenienza, non essendo ammesse dichiarazioni sostitutive né fonti non verificabili. L’onere di provare la legittima presenza all’estero del bene si atteggia in modo pieno quando l’amministrazione disponga di elementi indiziari di una precedente esportazione illecita, ovvero quando la narrazione del privato presenti incongruenze logiche. Ai fini amministrativi l’identità del bene non si esaurisce nella riconoscibilità materiale del supporto, ma richiede la continuità documentale e la tracciabilità dello stesso. È sufficiente, per il diniego, una situazione di incertezza qualificata sui presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’Ufficio esportazione della Soprintendenza speciale di Roma il certificato di avvenuta spedizione per un dipinto seicentesco attribuito a un pittore olandese, proveniente dal Principato di Monaco ed entrato in Italia per restauro. L’istanza era corredata da un atto di pubblico ufficiale straniero e da una scheda tecnica. L’amministrazione ha chiesto integrazioni sulla provenienza e sulla legittimità dei passaggi dell’opera, sospendendo il procedimento, e ha infine dichiarato l’istanza improcedibile per contraddittorietà e lacunosità della documentazione.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello lamentando errore di fatto del giudice di primo grado, violazione degli artt. 65 e 72 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere e pretesa genericità della motivazione amministrativa, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica per accertare la corrispondenza tra il dipinto e quello già autorizzato all’uscita nel 2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate ermeneutiche già fissate dalla Sezione. Le parti del procedimento devono tenere una condotta conforme ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, obbligo reciproco che impone anche al privato di fornire ogni contributo utile all’accertamento dei fatti. L’art. 72 impone al Ministero di verificare l’identità del bene e la provenienza estera, e gli consente di accertare che la presenza all’estero non derivi da una previa esportazione illegittima: diversamente si consentirebbero operazioni fraudolente.

Sul riparto dell’onere probatorio la Corte esclude che il privato sia gravato di una probatio diabolica, ma chiarisce che egli deve provare anche la legittima presenza all’estero del bene quando l’amministrazione disponga di elementi indiziari di uscita illegittima, ovvero quando la sua narrazione presenti incongruenze logiche.

Nel caso concreto l’appello è infondato. L’art. 72, comma 2, esclude espressamente il ricorso ad atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive. L’identità dell’opera non è mai stata chiarita: l’unico titolo di uscita prodotto è un attestato del 2008 riferito a un dipinto attribuito ad «anonimo di scuola olandese», con valore dichiarato di 250.000 €, mentre l’istanza riguarda un’opera attribuita a un autore identificato, con valore di 45.000 €. Tali divergenze su autore e valore sono elementi qualificanti e legittimano i dubbi dell’ufficio.

La Corte respinge la tesi secondo cui l’attestato del 2008 avrebbe efficacia sanante generale e retroattiva, e quella che riduce il certificato ad atto vincolato cui l’amministrazione non potrebbe opporre valutazioni: quando la condotta dell’istante impedisce una piattaforma istruttoria completa e attendibile, viene meno ogni pretesa di rilascio automatico. La libertà della circolazione tra privati attiene ai rapporti civilistici e non esime dall’onere probatorio verso l’amministrazione.

Quanto all’identità, essa implica la tracciabilità documentale del bene nel tempo, non la sola riconoscibilità materiale. La mancata segnalazione nelle banche dati dei Carabinieri ha valore meramente negativo e non prova la liceità. La richiesta istruttoria dell’amministrazione è legittima e non occorre individuare uno specifico illecito: basta un’incertezza qualificata. La consulenza tecnica d’ufficio è inconferente, perché non può ricostruire la provenienza giuridica del bene. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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