Nulla osta alla cessazione del convenzionamento e tardività dell’impugnazione della delibera comunale (Cons. Stato n. 4832 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare che estende l’obbligo di convenzionamento e recepita come prescrizione del permesso di costruire deve essere impugnata unitamente all’atto che la applica, nel termine decorrente dal rilascio del titolo edilizio. La parte che abbia accettato il vincolo con atto unilaterale d’obbligo non puo’ censurare successivamente la delibera, divenuta ormai inoppugnabile. E’ pertanto irricevibile per tardivita’ la domanda di annullamento della delibera e inammissibile quella avverso il diniego di nulla osta, avendo questo fondamento esclusivo nella delibera non impugnata. La declaratoria di tardivita’ rende irrilevante la questione di legittimita’ costituzionale della norma provinciale attuata dalla delibera stessa.

Il Fatto

I proprietari di un complesso immobiliare chiedevano al Comune il rilascio di un titolo edilizio per la demolizione e ricostruzione di un edificio. In sede di rilascio, l’Amministrazione prescriveva il convenzionamento al 100 per cento del nuovo volume residenziale, in attuazione di una delibera consiliare. I richiedenti non impugnavano la prescrizione e assumevano l’obbligo con atto unilaterale.

Ultimati i lavori, presentavano istanza di nulla osta per la cancellazione del vincolo. Il Comune comunicava i motivi ostativi e adottava il diniego, ritenendo la norma provinciale invocata non operativa. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso. Gli appellanti proponevano appello, articolando tre motivi e prospettando questione di legittimita’ costituzionale della norma provinciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene innanzitutto sussistente l’interesse degli appellanti, individuando la ragione pratica nel conseguimento di un provvedimento che elimini il vincolo ritenuto illegittimo. Passa poi alla disamina congiunta dei motivi, incentrati sulla delibera consiliare che aveva esteso l’obbligo di convenzionamento.

La Corte rileva che tale delibera ha costituito una prescrizione del permesso di costruire: il Comune aveva reso edotti i richiedenti della necessita’ di applicare l’obbligo in sede di rilascio della concessione edilizia. La parte aveva quindi accettato un vincolo su base legale, esteso dalla delibera. Da qui la conseguenza che la delibera andava impugnata in sede di rilascio del permesso e che la domanda contro di essa e’ irricevibile per tardivita’.

Il Collegio esclude che una diversa conclusione discenda dall’ascrivibilita’ della controversia alla giurisdizione esclusiva: la situazione soggettiva rispetto alla delibera ha la consistenza dell’interesse legittimo, trattandosi di atto amministrativo generale applicato nel caso concreto con la prescrizione apposta al titolo.

Sono invece inammissibili le censure avverso il diniego di nulla osta. Il Comune aveva motivato l’impossibilita’ di elidere il vincolo in ragione della sua accettazione con atto unilaterale, imposta dalla delibera non tempestivamente impugnata. La parte non ha quindi interesse all’annullamento di un atto il cui contenuto non sarebbe potuto essere differente.

La declaratoria di tardivita’ rende irrilevante la questione di legittimita’ costituzionale della norma provinciale, attuata proprio dalla delibera: la tardivita’ non consentirebbe al Collegio di annullare la delibera ne’ i dinieghi che in essa trovano esclusivo fondamento. In riforma della sentenza, il ricorso introduttivo e’ dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese del doppio grado per la peculiarita’ della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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