Modifica del CCNL nel disciplinare senza proroga dei termini è significativa (TAR Toscana n. 1505 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro indicato nel disciplinare di gara costituisce modifica significativa dei documenti di gara ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e impone la proroga del termine per la presentazione delle offerte. L’indicazione del CCNL incide sui costi della manodopera e sulle valutazioni di equivalenza delle tutele rimesse alla stazione appaltante, sicché la sua sostituzione non può avvenire con la sola pubblicazione sulla piattaforma digitale, senza adeguata informazione di tutti gli operatori potenzialmente interessati. Il sopravvenuto annullamento in autotutela di tutti gli atti della gara determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ma la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Provincia di Pistoia, quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Prato, indiceva una procedura aperta per l’affidamento della gestione e manutenzione degli impianti elettrici e fotovoltaici, con termine per le offerte fissato al 29.04.2024. Il disciplinare originario indicava, all’art. 3, il CCNL Edilizia ed affini.
In data 17.04.2024 la stazione appaltante caricava sulla piattaforma START una nuova versione del disciplinare, che indicava il CCNL metalmeccanico, senza prorogare il termine per le offerte e informando della sostituzione solo gli operatori che avevano già caricato un’offerta o una bozza. La ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima che la Provincia annullasse in autotutela l’intera procedura.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la sostituzione del disciplinare non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, rimasto quello del bando. Né la stazione appaltante ha dato adeguata pubblicità della modifica: ne sono stati informati solo gli operatori che avevano già presentato un’offerta o ne avevano caricato una bozza sulla piattaforma.
La modifica è significativa, perché l’indicazione del CCNL incide sui costi della manodopera e, dunque, sulle grandezze economiche da considerare nella formulazione dell’offerta, oltre che sulle valutazioni di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Il Tribunale conferma così, nei limiti della delibazione cautelare, la fondatezza del primo motivo, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4916 del 2016 e altre pronunce conformi.
Le osservazioni delle resistenti sull’equivalenza dei due contratti non convincono: proprio da esse emerge il riconoscimento della diversità delle retribuzioni e delle indennità e dei più elevati costi della sicurezza del settore edile, elementi che rendono i CCNL non fungibili.
Il sopravvenuto annullamento in autotutela di tutti gli atti della gara, a partire dalla determinazione di indizione, impone però la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’esame degli altri motivi si tradurrebbe in una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, la Provincia è condannata alle spese in favore della ricorrente; compensazione nei confronti della controinteressata e del Comune, non responsabili della causa di illegittimità scrutinata.
Nota della Redazione
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