Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza delle forze di polizia militari (TAR Lazio n. 486 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. nella l. n. 472/1987, spetta, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’Arma dei carabinieri, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita opera anche per il personale che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità non è qualificato come perentorio e al suo superamento la legge non ricollega alcuna decadenza. Il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio non ha valenza provvedimentale e non radica la competenza territoriale del tribunale del luogo di emissione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda all’età di cinquantasei anni, con quaranta anni di servizio utile. Egli ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione degli stessi nella base di calcolo, previo annullamento del prospetto di liquidazione del t.f.s. emesso nel 2021.

L’INPS si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale in favore del TAR Abruzzo, per essere il prospetto elaborato dagli uffici di Chieti, la decadenza per tardiva presentazione dell’istanza e, nel merito, la non spettanza del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di competenza. La domanda principale concerne l’accertamento della spettanza di un diritto patrimoniale. Il prospetto contestato non ha valenza provvedimentale idonea a radicare la competenza del tribunale ove ha sede l’autorità che lo ha emesso. Il giudice competente è quello nella cui circoscrizione risiede l’ex dipendente, come chiarito dalla Cons. Stato, sez. II, ord. n. 5414 del 2023.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attribuisce sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi la medesima disposizione. Da tale lettura combinata deriva l’applicabilità del beneficio anche all’Arma dei carabinieri, in linea con TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 273 del 2025 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1441 del 2025.

La fattispecie concreta rientra nell’art. 6-bis, comma 2, che estende l’istituto al personale che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale esclude ogni effetto decadenziale. La legge non lo qualifica come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza, come affermato in termini da Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità. Sugli importi spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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