Ricorso avverso silenzio su nomina Commissione espropri improcedibile per carenza sopravvenuta interesse (TAR Puglia n. 323 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, anche in udienza, dichiarare di aver perduto l’interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: alla dichiarazione consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. L’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati presuppone che la parte che la solleva indichi i soggetti pretermessi e assolva all’onere probatorio sulla loro esistenza. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione delle peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno occupato per la realizzazione di un’infrastruttura ferroviaria, aveva ricevuto il decreto di occupazione d’urgenza emesso dalla società espropriante. Contestata la misura dell’indennità di espropriazione comunicata con l’avviso, il proprietario aveva chiesto, ai sensi degli artt. 21 e 22 d.P.R. n. 327/2001, l’avvio del procedimento per la determinazione definitiva dell’indennità e la nomina della Commissione, indicando il proprio tecnico di fiducia.

Non essendo intervenuta alcuna nomina, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la nomina di un commissario ad acta. L’ente resistente si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva della società delegata, non costituitasi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Richiamando la nozione tecnica di controinteressato, il Tribunale rileva che l’onere di provare l’esistenza dei soggetti pretermessi, conosciuti dal ricorrente al momento della proposizione, incombe su chi eccepisce la violazione. Nel caso concreto la resistente non ha indicato alcun nominativo, cosicché l’eccezione è infondata.

Analoga sorte segue l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società delegata. Il Collegio osserva che quest’ultima è stata esplicitamente delegata al compimento di atti ablatori e che il ricorso investe l’inerzia del soggetto delegato: risulta pertanto ipotizzabile una corresponsabilità, con conseguente corretta instaurazione del contraddittorio.

Nel merito, il Tribunale rileva che in udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Il Collegio enuncia il principio generale secondo cui la parte, fino alla decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la perdita dell’interesse.

Da tale premessa discende la declaratoria di improcedibilità: il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione resa il 26 febbraio 2025.

Le spese sono integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della situazione di fatto, della mancata immissione in possesso e del comportamento processuale delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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