Fanghi di depurazione sempre rifiuti: fine del trattamento e sottoprodotti (Cons. Stato n. 4880 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione, a norma dell’art. 127, comma 1, cod. amb.. Tale qualificazione è disposta ex lege e integra il criterio funzionale dell’art. 183 cod. amb.: i fanghi sono residui del trattamento depurativo, funzionale a pulire le acque e non a produrre qualcosa, e sono perciò destinati alla disfazione. Essi non possono essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis cod. amb., poiché difetta il presupposto del processo di produzione. Il loro reimpiego in un successivo ciclo produttivo costituisce recupero di rifiuti e richiede la procedura di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter cod. amb.
Il Fatto
Il Consorzio gestisce a San Miniato un impianto di depurazione delle acque reflue, autorizzato con AIA codice 6.11, e un distinto impianto di produzione di un fertilizzante, codice 4.3. Il fertilizzante, denominato pellicino integrato, è registrato come miscela di pellicino e di fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciario. A seguito di un sopralluogo, l’agenzia regionale ha segnalato che i fanghi impiegati provenivano in prevalenza dal depuratore consortile e non dalle concerie.
La Regione ha dapprima imposto il ripristino delle modalità produttive entro la scadenza dell’AIA e poi respinto l’istanza di rinnovo, con termine di tre giorni per l’adeguamento. Il TAR Toscana ha annullato il diniego. Nel frattempo, in ottemperanza, la Regione ha classificato i fanghi come rifiuti e ha sospeso il procedimento in attesa della dichiarazione di end of waste; il TAR ha respinto l’opposto ricorso del Consorzio. Entrambe le sentenze sono state appellate.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce i giudizi e respinge entrambi gli appelli, confermando le sentenze con diversa motivazione. Sul primo appello, ritiene irragionevole il termine di tre giorni per sostituire le materie prime, non solo per l’approvvigionamento dalle concerie ma anche per l’adeguamento delle tecniche di miscelazione. Irrilevanti i successivi slittamenti, in forza del principio tempus regit actum.
Quanto al diniego di rinnovo, la Corte rileva l’autonomia tra procedimento di registrazione del fertilizzante e procedimento di autorizzazione ambientale: la discrasia tra prodotto registrato e prodotto effettivo non travolge de plano il rilascio dell’AIA, dovendo invece essere individuate specificamente le criticità ambientali. Tali criticità non emergono con chiarezza: il parere dell’agenzia ammette che gli esiti del monitoraggio sono ancora in corso di valutazione e non illustra la portata ostativa degli inquinanti rilevati.
Neppure è motivata l’applicazione delle CSC della tabella 1.A dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006, parametri dettati per la bonifica dei suoli. L’indirizzo richiamato riguarda vicende di fertilizzanti sparsi direttamente sul terreno, mentre il pellicino è acquistato da terzi e miscelato. Il tentativo di integrarne la motivazione in giudizio è inammissibile. Residua un quadro istruttorio in divenire, incompatibile con un divieto ad horas di prosecuzione dell’attività.
Sul secondo appello, la Corte affronta la qualificazione dei fanghi. L’art. 127 cod. amb., come modificato dal d.l. 39/2023 con l’inserimento di “comunque solo”, chiarisce che i fanghi assumono la qualifica di rifiuto solo all’end of pipe, e non nelle fasi intermedie: la lettura congiunta con l’art. 110, comma 3, cod. amb. consente il completamento del trattamento in impianti diversi. Poiché il trattamento non è un processo di produzione, difetta il presupposto dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a), cod. amb. per i sottoprodotti. È irrilevante che il ciclo termini con la disidratazione o con l’essiccazione, e in quale impianto: il reimpiego integra recupero di rifiuti ex art. 184-ter cod. amb.
Nota della Redazione
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