Revisione prezzi e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4982 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi disciplinati ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. opera per il solo dato oggettivo della riconducibilità della fattispecie alla materia normativamente delimitata, senza che il giudice debba verificare in concreto la natura autoritativa o paritetica dei poteri esercitati dalla stazione appaltante. La materia così individuata rispetta il vincolo di particolarità dell’art. 103 Cost. e il necessario collegamento con l’esercizio di poteri amministrativi. La giurisdizione esclusiva copre sia l’an sia il quantum della revisione, in coerenza con il principio di concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Una società appaltatrice adiva il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito di una convenzione stipulata con la centrale di committenza per l’affidamento di servizi di pulizia destinati agli istituti scolastici. La società invocava l’art. 10, comma 5, della Convenzione e l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che prevedevano l’aggiornamento annuale del corrispettivo in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI.

Il TAR Toscana dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la pretesa dell’appaltatore, fondata su una clausola contrattuale puntuale e auto-applicativa, integrasse una mera pretesa di adempimento contrattuale devoluta al giudice ordinario. La società proponeva appello per la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato costituzionale dell’art. 103 Cost., secondo cui la giurisdizione esclusiva è ammessa solo «per particolari materie indicate dalla legge». Da qui la conseguenza: ciò che rileva è la sussumibilità del singolo caso concreto in una delle materie devolute per legge, non la natura della situazione soggettiva azionata. Il Consiglio di Stato richiama in proposito la Corte costituzionale n. 35 del 2010.

La Corte respinge la lettura restrittiva seguita dal giudice di prime cure. Se si pretendesse, oltre alla riconducibilità della fattispecie alla materia, anche la verifica della natura autoritativa delle funzioni esercitate, si introdurrebbe un vincolo ulteriore in contrasto con l’art. 103 Cost. e con i principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo degli artt. 24 e 111 Cost.. Sarebbe altresì frustrato il principio di concentrazione delle tutele, richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione a partire dalla sentenza n. 4636/2007.

Applicando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, il Collegio rileva che la controversia rientra nella materia devoluta: le previsioni convenzionali richiamano espressamente l’istituto legale della revisione periodica, il quale implica un procedimento istruttorio in cui la posizione del privato si configura come interesse legittimo. Il necessario intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi giustifica la giurisdizione esclusiva e conferma la legittimità della norma di riparto.

Quanto al contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra le altre Cass. S.U. n. 21990 del 2020), il Collegio osserva che essa ha escluso la giurisdizione amministrativa solo quando il meccanismo revisionale è regolato in via autonoma e svincolata dall’art. 115. Nel caso concreto il meccanismo contrattuale è ricognitivo di quello legale, con la conseguente affermazione della giurisdizione esclusiva, che copre anche il quantum secondo l’ordinanza n. 2160 del 2019.

L’appello è quindi accolto; la sentenza impugnata è annullata ex art. 105 c.p.a. con rinvio al TAR Toscana, dinanzi al quale il giudizio va riassunto entro novanta giorni. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *