Conto di gestione: approvazione e discarico dell’agente contabile nonostante le irregolarità documentali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 48 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile va discaricato quando le irregolarità rilevate derivino da carenze documentali non rimediabili per irreperibilità degli atti dovuta al lungo tempo trascorso dalla gestione e non emergano evidenti e non prescritti profili di responsabilità a suo carico. L’approvazione del conto ricompilato e parificato in via amministrativa presuppone la valutazione complessiva della documentazione in atti, non la sua completezza formale. La parziale ottemperanza all’ordine di ricompilazione non impedisce l’approvazione quando la gestione residua sia di scarsa entità e non sia compromesso l’esame del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto esaminava il conto giudiziale reso da un’agente della riscossione per conto di un Comune, relativo al periodo 1.1.2010/31.10.2010. Con precedente sentenza-ordinanza n. 81/2022 il conto era stato dichiarato irregolare, l’agente non ammesso a discarico e ordinata la ricompilazione dei conti in un unico documento per l’intera gestione dell’esercizio 2010, con deposito di specifica documentazione.
In riscontro, il Comune trasmetteva il conto ricompilato e parte della documentazione richiesta. All’udienza del 15 settembre 2022 il relatore rilevava il deposito oltre il termine assegnato e la mancanza di atti quali il provvedimento di nomina, il regolamento di contabilità e le verifiche periodiche di cassa. Il Pubblico Ministero confermava le irregolarità e chiedeva un rinvio per il deposito della documentazione mancante, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che l’agente ha parzialmente ottemperato all’ordine contenuto nella sentenza-ordinanza n. 81/2022. Il conto ricompilato copre l’intero esercizio 2010, concerne una gestione di spese di scarsa entità ed è stato parificato in via amministrativa. Questi elementi orientano la valutazione verso l’approvazione, pur in presenza di rilievi formali.
La Corte non nasconde le irregolarità: permangono carenze documentali e i riversamenti in Tesoreria risultano effettuati dall’Economo e non dall’agente, con importi cumulativi di altre somme che hanno reso difficoltoso l’esame nel merito. Si tratta tuttavia di rilievi che il Collegio qualifica come non rimediabili, perché dipendono dall’irreperibilità degli atti conseguente al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione.
Il passaggio decisivo è l’assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. La Corte distingue così il piano della regolarità documentale del conto dal piano della responsabilità contabile: il primo non è pienamente soddisfatto, il secondo non presenta elementi azionabili. Su questa distinzione si fonda l’esito del giudizio.
Alla luce della documentazione in atti, il conto ricompilato viene approvato e l’agente è discaricato per il periodo dal 1/01/2010 al 31/12/2010. Nulla per le spese. La pronuncia conferma che l’ordine di ricompilazione non si converte automaticamente in sanzione contabile quando le lacune documentali siano oggettivamente non colmabili e non emergano profili di danno.
Nota della Redazione
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