Piano economico-finanziario della concessione e verifica di sostenibilità dell’offerta (TAR Toscana n. 496 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di concessioni mediante finanza di progetto, il piano economico-finanziario costituisce elemento integrativo dell’offerta e la stazione appaltante deve verificarne in autonomia la coerenza e la sostenibilità economica, esaminando ricavi attesi e flussi di cassa in rapporto ai costi. L’asseverazione del piano attesta la coerenza interna del documento, ma non l’intrinseca verosimiglianza dei dati di partenza. Ove l’offerta presenti scostamenti vistosi e non giustificati rispetto al piano posto a base di gara, tali da mutare radicalmente il quadro economico della concessione, l’amministrazione deve accertare l’attendibilità delle stime e, in mancanza di riscontri, escludere il concorrente. Le giustificazioni fornite solo in giudizio integrano inammissibilmente l’istruttoria e la motivazione dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Nel febbraio 2020 la cooperativa controinteressata ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un tempio crematorio, con finanziamento a carico del concessionario. La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse e, con determinazione del 3 febbraio 2023, il Comune ha indetto la procedura aperta per la scelta del concessionario, esigendo dai concorrenti un progetto definitivo sviluppato dal progetto di fattibilità.
La ricorrente, operatore del settore, ha chiesto chiarimenti e ha segnalato la questione all’A.N.A.C., che ha ritenuto la procedura non in linea con la normativa e con i principi di massima partecipazione. Il Comune non si è adeguato. La ricorrente ha comunque presentato offerta in costituenda associazione; unico altro concorrente era la promotrice, cui la gara è stata aggiudicata con determinazione n. 1106 dell’11 dicembre 2023. Con ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo vizi dell’offerta vincitrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria i motivi aggiunti, in ossequio alla graduazione delle censure operata dalla parte, che vincola il giudice. Respinta l’eccezione di irricevibilità: la ricorrente ha presentato istanza di accesso tre giorni dopo l’aggiudicazione e ha ottenuto la documentazione dell’offerta solo il 17 gennaio 2024. Trova applicazione il principio, conforme all’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, della dilazione temporale del termine per impugnare quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti ostesi.
Quanto al merito, il P.E.F. allegato all’offerta presenta un consistente incremento delle cremazioni di salme (da 700 a 1050 annue) e dei ricavi presunti, con un aumento dell’aggio riconosciuto al Comune dal 5 al 10,75%. Tali oscillazioni, qualificanti ai fini della congruità, non trovano giustificazione nelle note allegate al piano. Il consulente del R.U.P. aveva segnalato l’assenza di riscontri oggettivi delle assunzioni economiche, non supplita dall’asseverazione. Le analisi della domanda esposte dalla controinteressata solo in memoria difensiva costituiscono inammissibile integrazione postuma dell’istruttoria.
Il Collegio ritiene che, stante lo scostamento del “valore della concessione” da 26.555.960,00 a 40.514.442,00 euro, il Comune avrebbe dovuto verificare l’attendibilità delle stime sui ricavi; in mancanza di elementi sufficienti, l’offerta andava esclusa. Non rileva che neppure il piano della ricorrente contenga valutazioni sulla domanda, poiché il pedissequo adeguamento al piano a base di gara non richiede giustificazioni, né la mancata esclusione della ricorrente poteva essere fatta valere senza ricorso incidentale.
Criticità emergono anche sul versante degli investimenti: il costo dei lavori è rimasto identico a quello del progetto di fattibilità, benché l’offerta preveda migliorie che hanno attribuito punteggio tecnico. Trattandosi di concessione e non di appalto a corpo, il concorrente avrebbe dovuto darne conto nel piano. Il computo metrico è inoltre incompleto e le rampe presentano pendenza dell’8%, in contrasto con il 5% previsto dall’art. 6 co. 3 lett. b) del Regolamento regionale n. 41/R del 2009, di maggior garanzia dei diritti dei disabili.
Assorbita ogni altra censura, il Collegio annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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