Compensazione urbanistica e poteri del Comune sull’esproprio delle aree non aderenti (Cons. Stato n. 4964 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compensazione urbanistica, il piano attuativo di iniziativa privata costituisce lo strumento con cui il Comune attua l’acquisizione gratuita di aree destinate a servizi, in alternativa all’espropriazione. La lottizzazione d’ufficio prevista dalla legge provinciale attribuisce al Comune la mera facoltà di espropriare le aree dei proprietari non aderenti ovvero di ridurre l’ambito ai soli immobili dei consenzienti. Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità amministrativa, non sindacabili dal giudice amministrativo in sede di legittimità se non per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. La disponibilità dei lottizzanti ad assumersi i costi dell’esproprio non rende illegittimo il diniego, restando coerente con la scelta originaria di ricorrere alla compensazione per evitare oneri espropriativi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare con altri del 94% degli indici edilizi dell’ambito, ha chiesto al Comune l’approvazione di un piano attuativo ricadente in un’area di compensazione urbanistica. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando la mancata adesione di tutti i proprietari delle aree da cedere gratuitamente e l’impossibilità di ottenere l’intera superficie a vocazione multifunzionale.
Il TAR di Trento ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e respinto i motivi aggiunti nel merito. Il privato ha appellato il solo capo di rigetto, deducendo che il Comune avrebbe dovuto attivare lo stralcio o l’esproprio delle aree dei dissenzienti, con spese a carico dei lottizzanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo provinciale. L’art. 24, comma 6, l.p. n. 15 del 2015 consente al Comune di impiegare tecniche di perequazione e compensazione; l’art. 27 riconosce diritti edificatori in forma di credito edilizio per acquisire superfici che altrimenti sarebbero espropriate. L’art. 22.18 delle NTA del PRG individua l’ambito TP1 proprio per l’ottenimento gratuito di un’area destinata a servizi multifunzionali.
Da qui il passaggio centrale: il piano attuativo sottende un sinallagma tra cessione delle aree e riconoscimento di volumetrie. L’art. 51, comma 5, l.p. n. 15 del 2015 ammette la richiesta dei proprietari che rappresentano almeno il 60% degli indici edilizi, applicando alla parte restante la disciplina della lottizzazione d’ufficio. L’art. 52, comma 4 attribuisce però al Comune solo la facoltà di espropriare le aree dei non aderenti o di ridurre l’ambito a quelle dei consenzienti, e quest’ultima solo quando risulti “opportuno e tecnicamente possibile”.
La Corte qualifica entrambe le opzioni come espressione di discrezionalità amministrativa. Il diniego di esproprio è coerente con la scelta a monte di ricorrere alla compensazione per ottenere aree senza costi. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento, non ravvisabili nella specie. Irrilevante è la disponibilità dei lottizzanti a farsi carico delle spese indennitarie e tecniche: la valutazione dell’interesse pubblico resta riservata all’amministrazione.
Quanto alla riduzione dell’ambito, la norma stessa ne circoscrive l’operatività, accentuando il margine valutativo dell’ente. Il Collegio esclude poi che il privato possa sostituirsi al Comune nella ponderazione dell’interesse pubblico: senza il trasferimento delle aree dei dissenzienti l’amministrazione non conseguirebbe l’intera superficie che giustifica le volumetrie concesse. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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