Silenzio-assenso sull’istanza di installazione di stazione radio-base e tardività del diniego comunale (TAR Puglia n. 498 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di stazioni radio-base per reti di telefonia mobile, l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 prevede un termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, decorso il quale l’istanza di autorizzazione si intende accolta. Il meccanismo del silenzio-assenso non è neutralizzato dal preavviso di rigetto, che sospende i termini procedimentali solo per il periodo previsto dalla legge. Il provvedimento di diniego adottato oltre il termine perentorio è tardivo e non può valere, per conversione, come annullamento o revoca in autotutela del titolo formatosi, in assenza di motivazione su prevalenti interessi pubblici. La mera difformità dell’ubicazione dell’impianto rispetto al programma comunale di localizzazione non giustifica, di per sé sola, il diniego.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 10 agosto 2023 istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio-base per rete di telefonia mobile, da posizionarsi su un immobile sito nel territorio del Comune intimato. Dopo un primo parere non favorevole dell’ARPA Puglia, la società presentava variante progettuale in data 9 ottobre 2023, conseguendo parere favorevole dell’organismo di controllo in data 24 ottobre 2023.

Il Comune adottava quindi due ordinanze di sospensione dei lavori, rispettivamente del 18 marzo 2024 e del 2 maggio 2024, indeterminate e sine die, senza concludere il procedimento. Solo in data 28 ottobre 2024, dopo l’ordinanza cautelare della Sezione e la nomina di un commissario ad acta, il Comune emanava il diniego definitivo. La società impugnava gli atti con ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sulla scansione procedimentale e sulla disciplina dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, richiamandone il testo nel vigore novellato: le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata comunicata una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli.

Il TAR rileva che, a seguito della rimodulazione progettuale del 9 ottobre 2023, si è formata una nuova domanda, rispetto alla quale è intervenuto il parere favorevole dell’ARPA in data 24 ottobre 2023. Da quel momento il Comune non ha concluso il procedimento, emettendo ordini di sospensione indeterminati e provvedendo solo dopo un anno. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, risalente al 13 novembre 2023, ha sospeso i termini procedimentali solo per dieci giorni, risultando quindi inidoneo a giustificare il ritardo.

Il provvedimento finale, adottato fuori termine, si fondava sul contrasto con il programma stralcio comunale richiamando l’art. 7, comma 1, legge Regione Puglia n. 5/2002. Il Collegio osserva che tale previsione regionale, a fronte della normativa statale di recepimento di direttive UE, assume solo una valenza di indirizzo. Nel caso concreto l’impianto distava soli 500 metri dal sito ipotizzato nel programma.

Sul punto la sentenza richiama la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, sez. VI, n. 15 del 2024), secondo cui la mera difformità dell’ubicazione rispetto a qualsivoglia programma di dislocazione non è di per sé idonea a determinare il diniego. Il provvedimento tardivo, inoltre, non motiva in ragione di prevalenti interessi pubblici e non può quindi valere come annullamento o revoca in autotutela del titolo formatosi.

Il TAR valorizza infine il contegno processuale del Comune, non costituitosi e non depositario di memorie o relazioni esplicative, richiamando l’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.: il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, fino a valutarlo come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente. Assorbita ogni altra censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del silenzio-assenso maturato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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