Ottemperanza al giudicato e diniego della penalità di mora (TAR Abruzzo n. 145 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che abbia condannato al pagamento di una somma di denaro, quando risultino integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.: perdurante inadempimento, passaggio in giudicato della sentenza e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. ha funzione sanzionatoria e deterrente, ma non può risolversi in una misura troppo afflittiva: va respinta quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate in relazione alle modalità esecutive concretamente disposte.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 82 dell’8 giugno 2022 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire alla ricorrente il danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nella misura massima pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali.
Il dispositivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Ufficio scolastico provinciale. La sentenza era poi passata in giudicato per mancata proposizione dell’appello. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Quanto all’inadempimento, la parte ricorrente lo ha allegato e l’amministrazione non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico, non avendo dimostrato l’avvenuto pagamento. Il passaggio in giudicato risulta dalla certificazione della cancelleria della Sezione Lavoro. Il termine dilatorio di centoventi giorni dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso dal perfezionamento della notificazione del dispositivo in forma esecutiva.
Su queste basi il TAR accoglie il ricorso e afferma l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il pagamento va determinato moltiplicando per dodici l’ultima mensilità dell’ultimo contratto a termine, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo.
Per assicurare l’effettività della tutela esecutiva, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, destinato a insediarsi su semplice richiesta della parte ricorrente in caso di inutile decorso del termine, ponendo in essere a spese dell’amministrazione le attività necessarie all’esatta esecuzione.
Il giudice respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ne riconosce la funzione sanzionatoria e deterrente, ma ne esclude l’automatica applicazione. La misura deve confrontarsi con i limiti negativi della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la fissazione di un ragionevole termine e l’insediamento del commissario su impulso di parte, con decorrenza immediata dalla scadenza, escludono il maturare di un significativo ritardo imputabile all’amministrazione e privano la penalità del suo effetto deterrente. La richiesta risulta perciò sproporzionata rispetto allo scopo e manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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