Carta docente: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 402 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del titolo nei termini fissati. La condanna del Ministero al rilascio della carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e all’accredito delle relative somme costituisce titolo esecutivo che l’Amministrazione è tenuta a ottemperare. Il ricorso è ammissibile solo se promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta e liquidata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 86/2024 del 19 gennaio 2024, notificata al Ministero il 29 gennaio 2024 e non impugnata. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi.

La ricorrente chiede quindi la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Solo il 23 febbraio 2025 la ricorrente produce il certificato di passaggio in giudicato e un nuovo mandato con i requisiti di specialità. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto le condizioni dell’azione esecutiva. La ricorrente ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’azione è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è quindi fondato.

In conseguenza, il Collegio ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi l’importo di € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà entro i trenta giorni successivi.

Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva che la ricorrente ha depositato documentazione essenziale ai fini del decidere dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., seppure spontaneamente. Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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