Ricorso gerarchico e motivi nuovi inammissibili nel giudizio disciplinare (TAR Lombardia n. 49 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione avverso la decisione del ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi non dedotti in quella sede, ove il termine per impugnare l’atto originario sia decorso, perché il rimedio giurisdizionale non può eludere l’onere di tempestiva impugnazione. La regola dell’assorbimento consente al giudice di sindacare tutti i motivi già proposti in sede amministrativa, ma non di ampliare il thema decidendum. Il divieto di bis in idem non è violato quando l’Amministrazione irroga distinte sanzioni per condotte diverse, consumate in momenti differenti e lesive di beni giuridici distinti, quali il rapporto gerarchico e il buon andamento del servizio. Il precetto che impone al superiore di evitare il richiamo in presenza di terzi, formulato con l’inciso “di massima”, integra una regola di comportamento e non di validità dell’atto. La grave negligenza in servizio è legittimamente sanzionata quando l’istruttoria, documentata e riscontrata, ne confermi i presupposti, senza che sia esigibile la prova contraria del dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cremona e segretario provinciale di un’organizzazione sindacale di categoria, ha impugnato tre decisioni del Capo della Polizia che avevano rigettato i ricorsi gerarchici avverso altrettante sanzioni disciplinari irrogate dal Questore: richiamo orale, richiamo scritto e pena pecuniaria pari a un trentesimo di mensilità. I procedimenti riguardavano un episodio di mancata ricezione di una denuncia e un acceso confronto con il dirigente.
Con ricorso cumulativo il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle decisioni; con successivi motivi aggiunti, proposti dopo un’istanza di accesso agli atti, ha introdotto nuove censure. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale. Il ricorso si propone contro la decisione che definisce il rimedio amministrativo e, per la regola dell’assorbimento, il sindacato si estende ai motivi già fatti valere in quella sede. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi nuovi, quando il termine decadenziale per impugnare l’atto originario è ormai spirato. Su questa base la Corte dichiara inammissibile la censura di violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, formulata per la prima volta in sede giurisdizionale.
Passando al primo motivo, il Tribunale esclude la violazione del divieto di bis in idem. Le due sanzioni del richiamo orale e del richiamo scritto perseguono condotte distinte, consumate in momenti diversi: l’offesa al superiore gerarchico che aveva rilevato la negligenza e la violazione dei doveri della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per non aver raccolto la denuncia. Si tratta di norme poste a presidio di beni giuridici differenti, tutelando l’una il rapporto gerarchico e l’altra il buon andamento del servizio, con conseguente correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che ha avviato due procedimenti separati secondo gli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 737/1981.
Quanto al secondo motivo, il richiamo avvenne in un ufficio separato da vetrate e l’intervento del collega si rese necessario per i toni della discussione. Il precetto dell’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981, che impone al superiore di evitare il richiamo alla presenza di terzi, costituisce al più una regola di comportamento e non di validità, come reso evidente dall’inciso “di massima”, che indica una condotta realizzabile solo in via tendenziale e non imponibile a pena di illegittimità.
Il terzo motivo è infondato: l’istruttoria dell’Amministrazione risulta ampia e documentata, avendo accertato la condotta del ricorrente in contrasto con i doveri della qualifica. Quanto alla pena pecuniaria, la Corte ritiene infondata la violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 737/1981: la sanzione punisce l’ipotesi della grave negligenza in servizio, confermata dalle relazioni di servizio versate in atti, che riscontrarono il reiterato rinvio dell’utente. Il Tribunale osserva che la ricezione della denuncia era attività di routine, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto sbrigare rapidamente.
È infine inammissibile il motivo di sviamento dalla causa tipica, non dedotto in sede gerarchica. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili: l’istanza di accesso fu presentata dopo aver esperito il rimedio giustiziale e le censure introdotte sono nuove o ripetitive. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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