Ritiro cautelativo dell’arma e interesse al ricorso gerarchico avverso improcedibilità (TAR Lombardia n. 48 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro della tessera di riconoscimento e dell’armamento individuale del dipendente della Polizia di Stato, disposto ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. n. 782/1985 sulla base di un giudizio medico di temporanea inidoneità al servizio, integra un atto di carattere vincolato e con finalità prettamente cautelative, non sanzionatorie, sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti. La sopravvenuta riammissione in servizio del dipendente, avvenuta nelle more del ricorso gerarchico, produce effetti ex nunc e non elimina l’interesse del ricorrente all’esame nel merito delle censure già proposte in sede amministrativa. Nel ricorso giurisdizionale avverso la decisione sul ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi, che non fossero stati dedotti in quella sede.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cremona, è destinatario di un decreto del Questore adottato l’11 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. n. 782/1985, con cui, sulla base di una certificazione medica di temporanea inidoneità al servizio per trenta giorni, gli vengono ritirati il tesserino di riconoscimento, la placca, la patente ministeriale e l’armamento in dotazione.

Avverso tale provvedimento il dipendente propone ricorso gerarchico al Capo della Polizia. Nelle more, accertata l’idoneità psico-fisica presso il centro ospedaliero militare, il Questore dispone il reimpiego in servizio con riconsegna del materiale. Il Capo della Polizia dichiara quindi improcedibile il ricorso gerarchico per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente impugna la decisione davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche il risarcimento del danno, e propone motivi aggiunti avverso il diniego di accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il Collegio richiama l’orientamento prevalente in materia di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale: sono inammissibili i motivi nuovi, ossia quelli non proposti nella sede contenziosa amministrativa, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso; altrimenti si eluderebbe l’onere di impugnazione tempestiva. Viene richiamato il principio dell’assorbimento, per cui la decisione di rigetto assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato in via gerarchica (Consiglio di Stato sez. VI n. 6491 del 2018).

Su questa base è dichiarata inammissibile la censura fondata sull’art. 2700 cod. civ., formulata per la prima volta in sede giurisdizionale e non accompagnata da querela di falso. È invece condiviso il primo motivo: la riammissione in servizio ha avuto effetto ex nunc e non ha ripristinato la situazione giuridica del ricorrente dal momento dell’adozione dell’atto, che conserva quindi interesse all’esame delle censure di merito contenute nel ricorso gerarchico.

Nel merito il Collegio ritiene il motivo infondato. Il giudizio medico si fonda su nozioni scientifiche e su valutazioni tecnico-discrezionali, sottratte al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Consiglio di Stato n. 1159 del 2022; Consiglio di Stato sez. VI n. 885 del 2013). La nota riservata del 10 febbraio 2021 e il colloquio con il dirigente medico hanno fatto emergere uno stato di stress con somatizzazione e propositi autolesivi, idonei a rendere oggettivamente pericolosa la detenzione dell’arma.

Il ritiro, avvenuto in via precauzionale e per qualificata urgenza, risponde a finalità preventive e non sanzionatorie, in linea con la circolare della Direzione centrale di sanità del 24 settembre 2001, che contempla anche la diagnosi di sospetta infermità neuro-psichica. Il provvedimento del Questore è pertanto atto vincolato, adottato sulla base di un parere tecnico al quale l’amministrazione è tenuta a uniformarsi. Respinta la domanda risarcitoria e dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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