Permesso di lungo periodo: bilanciamento obbligatorio e divieto di automatismo espulsivo (Cons. Stato n. 5002 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione una valutazione in concreto della pericolosità sociale, sorretta da adeguata motivazione e articolata in un effettivo bilanciamento tra esigenze di ordine e sicurezza pubblica e interesse all’integrazione. Il giudizio comparativo deve considerare la durata del soggiorno, i legami familiari, la stabilità lavorativa, l’adeguatezza del reddito e la dimora stabile. Un precedente penale non più attuale, perché travolto da esito assolutorio, rende il diniego fondato su un erroneo presupposto. Solo all’esito di tale raffronto è possibile una valutazione di pericolosità ponderata e sindacabile.

Il Fatto

Il Questore di Ferrara ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata da un cittadino gambiano, sul presupposto di una condanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, lamentando l’applicazione di un automatismo valutativo sulla pericolosità sociale, senza considerazione della risalenza e modestia del fatto e del grado di integrazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione di pericolosità e sottolineando la natura premiale del titolo richiesto. L’istante ha proposto appello, riproponendo le censure di primo grado. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che il presupposto del diniego risulta non correttamente ricostruito. Il decreto penale di condanna era stato tempestivamente opposto e il processo si è concluso con sentenza di assoluzione, con la sola disposizione della confisca delle dosi. Il diniego poggia dunque su un titolo ormai privo di efficacia, non più rappresentativo della reale situazione penale dell’interessato.

Richiamato l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui il diniego o la revoca del titolo non possono fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali. Occorre invece una valutazione in concreto della pericolosità sociale, con adeguata motivazione e bilanciamento tra esigenze di sicurezza e interesse all’inserimento sociale, nella logica della tutela rafforzata del soggiornante di lungo periodo.

Il giudizio comparativo deve considerare la consistenza dei legami familiari, la stabilità dell’attività lavorativa, l’adeguatezza del reddito e la disponibilità di una stabile dimora, per verificare il radicamento nel territorio. Solo all’esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire a una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità, espressiva del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Nel caso concreto il provvedimento questorile risulta carente sotto il profilo motivazionale. L’appellante è in Italia dal 2016 quale minore straniero non accompagnato, ha conseguito il diploma di licenza media e una qualifica professionale, lavora stabilmente dal 2019 con progressione reddituale costante ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato dal 1 luglio 2023, con ampia documentazione. Su tali plurimi elementi l’amministrazione avrebbe dovuto esprimersi prima di negare il titolo, anziché fare applicazione di un indebito automatismo espulsivo.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, il provvedimento impugnato è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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