Improcedibilità per sopravvenuto interesse e spese secondo soccombenza virtuale (Cons. Stato n. 5007 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, al pari di quella di cessata materia del contendere, obbliga il giudice a liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo l’esito che il processo avrebbe avuto ove la declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito. Tale delibazione va compiuta rispetto alla pretesa originariamente dedotta e non al nuovo provvedimento sopravvenuto, che l’ha sostituita all’esito di una nuova valutazione ed è oggetto di separato giudizio. La mera reiterazione del medesimo avviso non è di per sé sintomo della legittimità del provvedimento precedente. In materia di prestazioni sanitarie il limite dei vincoli di bilancio non può incidere sul nucleo dei diritti costituzionali, configurandosi priorità costituzionali di spesa.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno, chiedeva all’Azienda Sanitaria Locale il riconoscimento del diritto a un piano socio-sanitario di cura e trattamento individualizzato, con un monte ore settimanale congruo, ovvero il rimborso delle spese sostenute per la terapia privata. L’Azienda non provvedeva sull’istanza; solo a seguito di un primo ordine del giudice amministrativo si determinava ad adottare i provvedimenti di diniego, impugnati nel giudizio di primo grado.
Il TAR Piemonte, dopo un’ordinanza cautelare che aveva ravvisato il difetto di istruttoria e di motivazione, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti. La parte proponeva appello; la Sezione accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 2876/2025 e, disposto un rinvio per acquisire chiarimenti sul procedimento di riesame, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Nelle memorie conclusive entrambe le parti hanno riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse, determinata da un nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame, che ha sostituito quello originariamente impugnato. L’appello va pertanto dichiarato improcedibile. La divergenza residua riguarda le spese: l’appellante invoca la soccombenza virtuale e deduce l’intento defatigatorio dell’Azienda; l’appellata si oppone.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’improcedibilità comporta la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, apprezzata con sommaria delibazione del merito, citando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7946 del 2024, Sez. V, n. 4737 del 2024, Sez. IV, n. 7214 del 2022 e Sez. VII, n. 5843/2025. Tale delibazione non può avere riguardo al nuovo provvedimento, sia perché reso all’esito di una nuova valutazione, sia perché oggetto di un nuovo e separato giudizio in primo grado. Ne resta quindi priva di rilievo la difesa dell’Azienda fondata su fatti successivi ai provvedimenti impugnati.
La delibazione va compiuta rispetto all’originaria pretesa, avanzata in forma di impugnazione del silenzio-inadempimento: l’Azienda aveva omesso di provvedere e si era determinata solo su ordine del giudice. I provvedimenti adottati sono risultati gravemente viziati sul piano istruttorio e motivazionale, come rilevato dall’ordinanza cautelare n. 110/2024 del TAR e dall’ordinanza n. 2876/2025 della Sezione, che ha evidenziato il decremento delle condizioni dell’interessato. L’argomento dell’Azienda, che richiama il paradigma dell’accomodamento ragionevole, attiene alla diversa materia dell’inclusione scolastica e non al diritto alla salute.
Quanto ai vincoli di bilancio, il Collegio ricorda che dalla Corte cost. n. 275 del 2016 in poi il limite finanziario è strumentale alla garanzia dei diritti, configurandosi vere e proprie priorità costituzionali di spesa, come ribadito da Corte cost. n. 121 del 2025, secondo cui l’obbligo di copertura impone un vincolo non al giudice e sussiste un chiaro obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi. L’Azienda va dunque condannata alle spese, liquidate per la fase di merito in euro quattromila/00, oltre accessori, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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