Rinuncia all’appello e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 5018 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia espressa all’appello, ritualmente dichiarata dalla parte e non condizionata alla compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Il Collegio prende atto della rinuncia e non procede all’esame dei motivi di gravame, con conseguente caducazione della pretesa impugnatoria. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giustificati motivi, che il giudice amministrativo individua nella complessa evoluzione della vicenda controversa. Il rigetto dell’istanza di rinvio della trattazione presuppone l’insussistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al T.R.G.A. di Bolzano l’ordinanza sindacale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata dal Comune in relazione a opere esterne realizzate in assenza o in variazione dei titoli edilizi rilasciati. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 148/2024.
Proposto appello con istanza cautelare, la Sezione respingeva la domanda di sospensione. In via eccezionale veniva concesso un rinvio della trattazione per consentire all’amministrazione di esprimersi sull’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 89 della legge provinciale n. 9/2018. Il Comune rigettava la richiesta di sanatoria. All’udienza del 18 giugno 2026 la difesa dell’appellante insisteva per un ulteriore rinvio e, in subordine, dichiarava di rinunciare all’appello, precisando che la rinuncia non era condizionata alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di rinvio della trattazione. La domanda viene rigettata perché non ricorre una circostanza eccezionale che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consenta di differire la decisione della causa. La pendenza del procedimento di sanatoria non integra, secondo la Sezione, il presupposto derogatorio.
Passando al merito, il Consiglio di Stato prende atto della rinuncia espressa contenuta nella memoria del 17 giugno 2026 e ribadita in udienza. Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio di appello ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia, non subordinata ad alcuna condizione, esaurisce il rapporto impugnatorio e preclude l’esame dei motivi di gravame.
Il Collegio si pronuncia quindi sulle spese. Pur in presenza di una rinuncia, ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti. La ragione è individuata nella complessa evoluzione della vicenda controversa, che ha attraversato una fase cautelare, un rinvio eccezionale della trattazione e un procedimento di sanatoria rimasto pendente.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’estinzione per rinuncia non comporta automaticamente la soccombenza della parte rinunciante ai fini delle spese. Il giudice amministrativo conserva il potere di compensarle quando la vicenda processuale e sostanziale presenti profili di obiettiva incertezza. Nel caso concreto la complessità dei passaggi procedimentali giustifica la deroga al criterio ordinario.
Nota della Redazione
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