Interdittiva antimafia e contiguità mafiosa consapevolmente ricercata dall’imprenditore (TAR Lombardia n. 321 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai fini dell’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’azienda né l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento con la criminalità organizzata. È irrilevante che l’imprenditore abbia subito una pressione criminale, quando risulti accertato che egli abbia consapevolmente ricercato il contatto con esponenti della criminalità organizzata per ottenere una prestazione da eseguirsi con metodo mafioso. La presenza di soggetti contigui ad ambienti mafiosi nell’organico e la cogestione di fatto di attività economiche comuni costituiscono elementi sintomatici valutabili unitamente al quadro complessivo, anche a prescindere dal formale rapporto di lavoro.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel trasporto di merci su strada, impugna davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha disposto l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. L’istruttoria prefettizia si fondava sul coinvolgimento del legale rappresentante in vicende di criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista e sulla presenza nell’ambito societario di soggetti contigui a consorterie mafiose.

La ricorrente deduceva il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione, sostenendo di essere stata vittima di una pressione mafiosa e che i fatti posti a base del provvedimento risalissero al 2015 e fossero ormai obsoleti. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza del 3 dicembre 2021 e, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’accertamento dell’infiltrazione mafiosa non presuppone né la prova dell’occupazione dell’azienda né responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario del pericolo di collegamento (TAR Lombardia n. 3152 del 2023). Viene richiamato anche il principio per cui i rapporti di parentela rilevano quando lasciano ritenere, secondo la logica del più probabile che non, una regìa familiare o un’influenza mafiosa sulle decisioni d’impresa (Cons. Stato n. 7601 del 2023), e quello per cui la presenza di dipendenti pregiudicati è rilevante solo se il quadro complessivo ne riveli la valenza sintomatica (Cons. Stato n. 3138 del 2018; Cons. Stato n. 565 del 2017).

Il Tribunale individua tre circostanze collimanti. La prima è la condanna definitiva del legale rappresentante per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, accertata dalla Corte d’appello di Brescia: egli si era rivolto a un esponente della ‘ndrangheta per risolvere la rivalità commerciale con un concorrente. La sentenza penale esclude la scriminante dello stato di necessità e il mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni, riconoscendo la piena responsabilità del prevenuto.

La seconda è la presenza nell’organico di un soggetto appartenente a una cosca ‘ndranghetista. La terza è il rapporto di collaborazione imprenditoriale con lo stesso soggetto, confermato da una serie di trasferimenti di quote culminati nella sua acquisizione della titolarità e dell’amministrazione di altra società operante nel medesimo settore, con la moglie dell’imprenditore tra i dipendenti.

Il Collegio esclude che la posizione dell’imprenditore sia qualificabile come vittima di azioni criminali. Nel rivolgersi a un esponente della criminalità organizzata per ottenere “aiuto”, egli era ragionevolmente consapevole delle modalità intimidatorie della prestazione; la circostanza che abbia riportato una condanna più severa del rivale e che la provvisionale liquidata alla sua società superi quella riconosciuta al danneggiato è inconferente ai fini della legittimità dell’interdittiva. Ai fini della normativa antimafia non rileva il disvalore della condanna, ma l’intenzionale ricerca del contatto con l’organizzazione.

Quanto agli ulteriori rilievi, il Tribunale nega l’occasionalità del rapporto, non venuto meno con il licenziamento del soggetto contiguo: il quadro istruttorio attesta una relazione solida, qualificabile come cogestione di attività economiche comuni e non come semplice rapporto datore-dipendente, e tale relazione si presenta dotata di attualità, essendosi sviluppata ben oltre il 2015. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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