Rinuncia all’appello e compensazione delle spese per complessità della vicenda (Cons. Stato n. 5019 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia espressa all’appello, non condizionata alla compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Il Collegio non è vincolato dalla richiesta di compensazione formulata in via subordinata dall’appellante, ma valuta autonomamente la sussistenza dei giustificati motivi di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. La complessa evoluzione della vicenda controversa, caratterizzata da un articolato procedimento di sanatoria pendente, integra gli eccezionali motivi che legittimano la compensazione integrale delle spese. La richiesta di ulteriore rinvio della trattazione va rigettata quando non ricorre una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Fatto
L’appellante, proprietario tavolare di una particella catastale, ha impugnato davanti al T.R.G.A. di Bolzano l’ordinanza sindacale di demolizione e ripristino dello stato originario, adottata per opere esterne realizzate in assenza o in variazione essenziale dei titoli edilizi. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con la sentenza n. 149/2024.
Proposto appello, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 3770/2025, rilevando il difetto di fumus boni iuris. Ha poi concesso, in via eccezionale, un rinvio della trattazione con l’ordinanza collegiale n. 10246/2025, per consentire al Comune di esprimersi sull’istanza di regolarizzazione ex art. 89 della legge provinciale n. 9/2018. Il Comune ha comunicato di ritenere non attuabile l’applicazione della norma, respingendo la richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di ulteriore rinvio depositata dall’appellante, che aveva rappresentato la pendenza del procedimento di sanatoria avviato nel novembre 2025. Il rigetto si fonda sul rilievo che non ricorre una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., unica condizione che consente di differire la trattazione.
Passando al merito, il Consiglio prende atto della rinuncia espressa all’appello, formulata nella memoria del 17 giugno 2026 e ribadita in udienza dal difensore, il quale ha precisato che la rinuncia non è condizionata alla compensazione delle spese. Da qui la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Il profilo di maggiore interesse riguarda il regolamento delle spese. L’appellante aveva chiesto la compensazione solo in via subordinata. Il Collegio non si limita a recepire tale richiesta, ma motiva autonomamente la compensazione integrale sulla base della complessità della vicenda, segnata da una sequenza articolata di titoli edilizi, varianti, sopralluoghi e procedimenti paralleli.
La decisione conferma l’indirizzo per cui la rinuncia all’appello produce l’effetto estintivo indipendentemente dall’accoglimento delle ulteriori richieste della parte, mentre la compensazione resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che deve darne conto in motivazione. Nella specie, la pendenza del procedimento di sanatoria e l’evoluzione non lineare della controversia costituiscono il fondamento dei giustificati motivi invocati.
Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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