Sanatoria edilizia globale e insanabilità anche di una sola opera (Cons. Stato n. 5144 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non ammette sanatorie parziali o condizionate: la norma ha riguardo all’intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera. Ne consegue che la non sanabilità di anche una sola delle opere comprese nell’istanza rende quest’ultima inaccoglibile nel suo complesso. Il giudice amministrativo, riscontrata la legittimità del diniego per una delle opere, non è tenuto a esaminare le censure relative alle altre, a prescindere dalla qualificazione dell’atto come plurimotivato. Resta ferma la necessità della doppia conformità alle previsioni urbanistiche vigenti al momento della domanda e della realizzazione.
Il Fatto
Una società titolare di un capannone adibito ad autolavaggio impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto un’istanza di sanatoria e ordinato la rimozione dei manufatti abusivi. Il diniego si fondava su più ragioni autonome: collocazione di alcune opere nella fascia di rispetto di un corso d’acqua, presenza di altre in fascia di rispetto stradale, assenza di rete fognaria e necessità di documentazione integrativa.
Il TAR respingeva il ricorso sul rilievo dirimente che una tettoia ricadeva nella fascia di rispetto stradale. La società proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 73 c.p.a. per il rilievo d’ufficio della natura plurimotivata dell’atto, l’erroneità della qualificazione, la possibilità di una sanatoria parziale e l’insanabilità della tettoia in ragione dell’applicabilità di un arretramento inferiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo sull’asserita non unitarietà dell’intervento. Richiamando l’orientamento secondo cui, per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di una pluralità di opere, occorre un apprezzamento globale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 902 del 6 febbraio 2019), il Consiglio precisa tuttavia che tale criterio vale quando si tratta di individuare il titolo edilizio necessario.
Diversa è l’ipotesi dell’istanza di sanatoria: qui opera il principio per cui l’accertamento di conformità deve essere globale, non essendo ammesse sanatorie parziali o condizionate, poiché l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 considera l’intervento nella sua interezza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6235 dell’8 settembre 2021). Il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni contraddice la doppia conformità dell’opera (Cons. Stato, Sez. VI, n. 423 del 13 gennaio 2021).
Ne deriva che, una volta riscontrata la legittimità del diniego per una sola delle opere, il primo giudice non aveva l’obbligo di esaminare le censure sulle altre, a prescindere dalla qualificazione dell’atto come plurimotivato.
Passando alla tettoia, il Collegio ritiene che l’area fosse esterna al centro edificato ai fini dell’applicazione dell’art. 60.6.1 delle N.T.A. del PRG del 1980, con conseguente fascia di rispetto di 30 metri per le strade di tipo C, rispetto alla distanza di 16 metri accertata. La delibera di giunta richiamata dall’appellante è illeggibile nella planimetria e, comunque, riguarda la delimitazione del centro abitato ai fini della disciplina stradale, non dell’applicazione delle N.T.A. Il certificato di destinazione urbanistica conferma la collocazione esterna. Quanto all’asserita eterointegrazione da parte del Codice della Strada, le previsioni dello strumento urbanistico sono espressione del potere pianificatorio comunale, che può derogare alle norme generali in materia di distanze.
L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese, restando assorbite le doglianze ulteriori.
Nota della Redazione
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