Parere provinciale di conformità urbanistica e sindacato sul disegno complessivo del PRG (TAR Marche n. 514 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità che la Provincia esprime sul piano regolatore generale ai sensi della legge regionale n. 34/1992 non costituisce esercizio di potestà pianificatoria sostitutiva. L’ente provinciale che richiama il Comune all’osservanza dei criteri di impostazione che il Comune stesso ha autonomamente definito non invade la competenza urbanistica comunale, ma ne verifica la coerenza interna. Il sindacato sulla legittimità delle controdeduzioni alle osservazioni dei privati impone di raffrontare il piano adottato e il piano definitivamente approvato nel suo disegno urbanistico complessivo, non attraverso il confronto tra una singola previsione e il lotto che l’ha sostituita. La scelta dei proprietari di sottrarsi a una procedura attuativa particolareggiata non integra ragione impeditiva dell’attuazione delle previsioni di piano. Il vizio di disparità di trattamento presuppone situazioni identiche, non mere analogie, ed è onere del ricorrente allegarle.

Il Fatto

Le ricorrenti sono comproprietarie di un’area di circa 5.113 mq nell’ex Comune di Saltara, oggi Comune di Colli al Metauro. Il previgente PRG la classificava come zona di espansione residenziale mista C3, confermata in sede di adozione della variante generale perché rimasta inedificata; sull’area insisteva anche la previsione di una strada di collegamento tra via Sacca e via Flaminia.

Le proprietarie presentarono un’osservazione rinunciando al comparto C3 e chiedendo in parte la destinazione agricola e in parte un lotto edificabile di completamento per una unità abitativa. Il Consiglio comunale accolse l’osservazione e introdusse un lotto B2 con mq. 200 di superficie utile netta. La Provincia espresse rilievi, ritenendo che la sostituzione della zona di espansione con una serie disorganica di lotti a edificazione diretta vanificasse le scelte di piano e l’infrastruttura viabilistica, con elusione della procedura di VAS. Il Comune si adeguò e le proprietarie impugnarono gli atti della sequenza pianificatoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura lo sconfinamento della Provincia in scelte urbanistiche di dettaglio riservate al Comune, la genericità dei rilievi e la pretesa irragionevolezza degli stessi, avuto riguardo al risparmio di suolo conseguente all’accoglimento dell’osservazione. Il Collegio rovescia la prospettiva delle ricorrenti: la comparazione tra previsione ex ante ed ex post non può fermarsi alla zona C3 e al singolo lotto B2, ma deve investire l’intero disegno urbanistico.

Dalle planimetrie emerge che la zona di espansione, destinata a successivo piano particolareggiato e legata alla nuova infrastruttura, è stata trasformata in una pluralità di lotti di completamento con disciplina semiparticolareggiata di edificazione diretta e autonoma, scollegata dalle opere di urbanizzazione primaria. La motivazione provinciale non è quindi generica: essa rileva un modus operandi che, tra piano adottato e piano modificato a seguito delle osservazioni, di fatto bypassa la Valutazione Ambientale Strategica e il parere motivato, introducendo nuove aree o ampliando in modo disorganico quelle già vagliate in sede di scoping.

Da qui la confutazione della censura sull’esercizio dei poteri provinciali. La Provincia non si è sostituita al Comune secondo un proprio disegno, ma ha operato in senso opposto: ha richiamato l’ente locale ai criteri di impostazione del nuovo PRG che esso stesso aveva definito e che avevano ottenuto il benestare in sede di VAS, per superare la precedente politica di varianti puntuali fuori da una programmazione organica. Il riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il richiamo alla legge urbanistica n. 1150/1942, quanto ai poteri ingiuntivi, sostitutivi ed espropriativi dell’amministrazione, sorreggono il ragionamento.

Il secondo motivo lamenta l’inattuabilità della zona C3 e la disparità di trattamento rispetto ad altre osservazioni. Quanto alla pretesa inattuabilità, essa non poggia su difficoltà tecnico-esecutive o economiche, ma sulla volontà dei proprietari di costruire svincolandosi dalla pianificazione di secondo livello: il maggiore o minore gradimento di una procedura attuativa non è condizione impeditiva dell’attuazione delle previsioni di piano. Quanto alla disparità, il vizio richiede situazioni identiche e non analoghe, secondo l’insegnamento di TAR Marche, Sez. I, n. 144 del 2025, TAR Marche, Sez. I, n. 550 del 2024, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2535 del 2024 e TAR Marche, Sez. I, n. 430 del 2024; nella specie l’intera zona C3 è stata stralciata senza differenziazioni tra proprietari. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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