Annullamento d’ufficio del condono edilizio per dichiarazioni mendaci entro dodici mesi (TAR Sicilia n. 2724 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria fondato sulla falsa rappresentazione dei fatti resa dal privato istante non è soggetto al termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990. La deroga al termine non presuppone una sentenza penale passata in giudicato, salvo che l’annullamento riguardi dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il mendacio impedisce la configurazione di un affidamento legittimo in capo al beneficiario. In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta l’onere motivazionale dell’amministrazione si attenua e l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi autoevidente.

Il Fatto

Il Comune rilascia nel 2013 una concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, a definizione di un procedimento di condono avviato nel 1986 dal dante causa dei richiedenti. Anni dopo, una segnalazione di terzi acquirenti relativa al dissesto di un canale di scolo confinante attiva una serie di accertamenti da parte del Consorzio autostradale competente. Dagli approfondimenti emerge che l’immobile ricadeva in fascia di inedificabilità assoluta e che la consistenza dichiarata nel 1986 non trovava riscontro nelle aerofotografie del 1983 e del 1985.

Il Comune avvia quindi il procedimento di autotutela e, con provvedimento del 7 dicembre 2023, annulla la sanatoria, dichiarando conseguentemente la nullità dei titoli edilizi successivi. La ricorrente, erede ed ex comproprietaria dell’immobile, impugna l’atto davanti al TAR Sicilia articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti centrati sulla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. La tesi della ricorrente è che il termine di dodici mesi sarebbe stato superato. Il Tribunale la respinge su un duplice piano. In primo luogo, la fattispecie ricade nell’ambito della falsa rappresentazione dei fatti, non delle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal d.P.R. n. 445/2000. La clausola che subordina l’annullamento tardivo all’accertamento con sentenza passata in giudicato riguarda, secondo l’interpretazione recepita, le sole dichiarazioni sostitutive, dotate di valore probatorio rafforzato dall’art. 48 del d.P.R. n. 445/2000, norma entrata in vigore solo nel 2000.

Le dichiarazioni in esame risalgono al marzo 1986 e sono state rese sotto il regime della legge n. 15/1968: non possono quindi beneficiare del regime più rigoroso introdotto successivamente. Da ciò deriva la non applicabilità del termine breve e la libertà dell’amministrazione di apprezzare il mendacio dalla documentazione sottoscritta dal privato.

Il Collegio richiama poi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017, secondo cui il mero decorso del tempo non consuma il potere di autotutela e il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro. La novella del 2015 non opera retroattivamente: poiché la sanatoria è del 2013, il termine legislativo non si applica ratione temporis. In ogni caso, anche volendo ancorare il dies a quo alla ricezione del verbale del Consorzio, avvenuta a marzo 2023, il provvedimento del dicembre 2023 risulta tempestivo; irrilevante è la notifica successiva, attenendo all’efficacia dell’atto e non alla sua venuta ad esistenza.

Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. Il vincolo di inedificabilità assoluta risulta per tabulas, essendo l’immobile collocato a ridosso della spiaggia, entro i 150 metri dalla battigia. La Corte costituzionale ha chiarito che il vincolo è immediatamente applicabile in Sicilia anche in assenza di piani urbanistici comunali. Quanto all’onere motivazionale, l’Adunanza Plenaria n. 8/2017 consente di fondare la motivazione sul richiamo alla disciplina vincolistica violata, soprattutto quando la condotta del privato abbia avuto rilievo determinante.

Il sesto motivo, sulla asserita veridicità delle dichiarazioni, è respinto: le aerofotografie del 1983 e del 1985 smentiscono l’ultimazione delle strutture essenziali entro il maggio 1976 presupposta dal condono. La prova documentale dell’amministrazione determina l’inversione dell’onere probatorio, che grava in misura piena sul richiedente il condono. Il settimo motivo, sulla pretesa lacunosità dell’istruttoria comunale, è infondato: il principio di buona fede e collaborazione, oggi sancito dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impedisce al privato di trarre vantaggio dal proprio contributo infedele. L’ottavo motivo, sulla condonabilità parziale della porzione esistente nel 1983, cade perché manca la prova che il manufatto fosse già presente nel 1976. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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