Ottemperanza al giudicato sul carta docente nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 504 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro. All’inerzia dell’Amministrazione consegue la nomina del commissario ad acta, con termine di trenta giorni per l’adempimento. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la nomina del commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 352/2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. ed è passata in giudicato.
La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è fondato. Non risulta eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni ad ogni atto necessario all’incarico, anche tramite funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale