Proprietario incolpevole e sanzione pecuniaria per la mancata demolizione (TAR Molise n. 357 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione presuppone l’imputabilità effettiva dell’omissione al destinatario. Il proprietario che non ha realizzato l’abuso edilizio e che, essendo stato spossessato del fondo, ha attivato gli strumenti offerti dall’ordinamento — denuncia-querela penale e azione civile di rivendica — versa in posizione di estraneità incolpevole e non può soggiacere alla sanzione. L’inoppugnabilità della presupposta ordinanza di demolizione non sana il difetto di imputabilità colpevole, perché l’atto sanzionatorio pecuniario costituisce provvedimento autonomo e afflittivo.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, impugna due ordinanze del Comune di Campobasso che, sul rilievo dell’ineseguita demolizione di due manufatti, le hanno ingiunto il pagamento delle somme di euro 11.137,00 e 3.600,00 in applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, in solido con altri obbligati e sotto comminatoria di riscossione coattiva.
Le ricorrenti deducono la propria estraneità agli abusi: assumono di aver subito l’occupazione dei fondi da parte di un terzo, di aver proposto denuncia-querela per reati edilizi e invasione di terreni e di aver instaurato giudizio civile di rivendica. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi e li accoglie. La vicenda dimostra la completa estraneità delle ricorrenti agli abusi: l’amministrazione ha accertato le opere proprio a seguito della denuncia presentata dalle interessate e delle indagini conseguenti, che hanno confermato la responsabilità esclusiva del committente.
Il Tribunale affronta l’eccezione di inammissibilità e la supera. L’inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione non implica la soggezione automatica alle sanzioni pecuniarie: queste ultime, quali autonomi atti sanzionatori afflittivi (richiamata C.d.S., Ad.Pl. n. 16 del 2023), presuppongono l’imputabilità effettiva dell’omissione di demolizione, che nella specie difetta.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: se l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 consente di emanare l’ordine di demolizione anche verso il proprietario non responsabile dell’opera, la posizione di questi resta neutra rispetto alle sanzioni quando risulti inequivocabile la sua estraneità o quando, venuto a conoscenza dell’abuso, si sia adoperato per impedirlo (C.d.S., VI n. 2211 del 2015). Il proprietario incolpevole deve provare iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino, con un comportamento attivo (C.d.S., VI n. 3574 del 2024; sez. VII n. 7882 del 2023), evenienza che opera anche quando l’ordine di demolizione sia divenuto inoppugnabile.
Le iniziative delle ricorrenti — denuncia-querela e azione civile di rivendica — integrano pienamente tale onere. Pertanto, come non potrebbero subire l’acquisizione gratuita delle proprietà al patrimonio comunale, per la stessa omissione non possono vedersi legittimamente inflitte le sanzioni pecuniarie impugnate. I provvedimenti sono annullati, con condanna del Comune al rimborso delle spese processuali.
Nota della Redazione
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