Spalma incentivi e TFO: la rimodulazione colpisce solo la componente incentivante (Cons. Stato n. 5208 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione disposta dall’art. 26 d.l. 91/2014 (c.d. spalma incentivi) incide esclusivamente sulla componente incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva, calcolata come differenza tra la TFO e il prezzo zonale medio, e non sull’intera tariffa. La TFO conserva natura unitaria, fissa e onnicomprensiva: il prezzo zonale opera all’interno della tariffa quale elemento di determinazione delle sue componenti e non come fattore di indicizzazione al mercato. Il gestore può correggere l’algoritmo di calcolo che, in presenza di differenziale negativo, abbia condotto all’erogazione di un importo superiore alla tariffa stessa, trattandosi di correzione di un errore logico e non di esercizio dell’autotutela. L’adeguamento della formula e il recupero dell’indebito sono atti dovuti e non ledono il legittimo affidamento dell’operatore, che ha scelto di sottrarsi al rischio di mercato.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 impugnava davanti al TAR Lazio la comunicazione con cui il GSE aveva sospeso l’erogazione dei corrispettivi e il successivo provvedimento di conclusione del procedimento, con cui il gestore aveva adeguato l’algoritmo di applicazione della tariffa rimodulata e rideterminato il conguaglio per gli anni 2021 e 2022.
La società chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla riattivazione della convenzione e al pagamento degli importi secondo l’algoritmo in precedenza applicato. Il TAR Lazio, sez. III, n. 2783 del 2024 respingeva ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese. Proponeva appello la società con dodici motivi, resistendo il GSE e le amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il gravame. In via preliminare rileva che il capo della sentenza di primo grado sul potere generale di sospensione del GSE non è stato impugnato e su di esso si è formato il giudicato; l’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per genericità di alcuni motivi, in applicazione della ragione più liquida.
Il nucleo argomentativo riguarda la struttura della TFO. La Corte ricostruisce il quadro normativo fondato sull’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 e sull’allegato A della delibera ARERA n. 343/2012, da cui emerge che la tariffa onnicomprensiva è rapportata alla produzione netta immessa in rete, che tutta l’energia è ceduta al GSE e che il produttore non è esposto alle fluttuazioni di mercato. La componente non incentivante, data dal prezzo zonale, trova il proprio limite nel valore della TFO: la sua variazione è interna alla tariffa e non ne muta la natura.
Su questa disciplina è intervenuto l’art. 26 d.l. 91/2014, che ha rimodulato in diminuzione la sola componente incentivante, senza trasformare la TFO da tariffa fissa a tariffa variabile. L’algoritmo elaborato dal GSE, originariamente costruito su condizioni fisiologiche di mercato, ha prodotto esiti distonici a causa dell’anomalo aumento dei prezzi energetici del 2021 e 2022: il differenziale è divenuto negativo e l’erogazione ha superato la tariffa dei conti energia. Tale risultato contrasta con la ratio dello spalma incentivi, con il limite dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012 e con l’art. 24, comma 2, lett. a), d.lgs. 28/2011, che vieta la sovraincentivazione.
Da qui la legittimità dell’adeguamento della formula mediante la previsione di un valore del prezzo zonale non superiore alla TFO. La Corte esclude che la correzione integri un annullamento d’ufficio: si tratta di rettifica di un errore logico dell’algoritmo, attività vincolata e non provvedimentale. Quanto al legittimo affidamento, l’operatore aveva potuto valutare ex ante la sostenibilità dell’iniziativa, scegliendo di porsi al riparo dal rischio di mercato, e non può invocare regole del mercato a lui estranee. Il recupero delle somme eccedenti costituisce atto dovuto, secondo le regole dell’indebito oggettivo, nonché escluso il contrasto con l’art. 15-bis d.l. 4/2022 e con il Regolamento UE 2022/1854, estranei a una fattispecie in cui non si controverte di un price cap sull’energia venduta. La Corte ritiene infine conforme alle direttive europee il modello tariffario e nega il rinvio pregiudiziale.
Nota della Redazione
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